Alcune pagine del Manuale


9. Le donazioni

1. Atti gratuiti e atti di liberalità. - 2. Atti gratuiti che non costituiscono liberalità. - 3. La donazione.

1. Atti gratuiti e atti di liberalità.
Nel corso della trattazione abbiamo incontrato numerose figure di contratti onerosi, nei quali la prestazione di una parte trova causa o giustificazione nella prestazione a carico dell'altra. E abbiamo incontrato altresì contratti e atti gratuiti, nei quali manca una controprestazione, e che realizzano perciò un arricchimento unilaterale della controparte (così è, ad es., nel comodato e nella remissione del debito). Ma è capitato anche di fare più volte riferimento alla donazione, come atto gratuito per antonomasia, come figura per eccellenza che realizza una attribuzione senza corrispettivo alcuno.
E' necessario adesso evidenziare, in apertura della trattazione dedicata a tale importante contratto, che non v'è coincidenza tra atti gratuiti e donazioni, nel senso che non tutti gli atti gratuiti, se pure realizzano un arricchimento del beneficiario, costituiscono donazione.
Anzitutto, va precisato che si parla di "atti" gratuiti perché in tale categoria rientrano non solo contratti, ma anche negozi unilaterali (ad es., la rinuncia a un diritto, la remissione del debito) e altresì atti giuridici in senso stretto (ad es., pagamento di un debito altrui).
Ma la distinzione fondamentale, in materia di atti gratuiti, è quella tra atti di liberalità e atti che non costituiscono liberalità.
Per atto di liberalità, o atto con causa di liberalità, si intende l'atto diretto a realizzare in capo ad altri un arricchimento disinteressato, per pura benevolenza: tipico atto liberale è la donazione di un bene. Non soltanto perciò non se ne riceve nulla in contraccambio (il che è proprio di tutti gli atti gratuiti), ma altresì a fronte dell'arricchimento non è rinvenibile altra motivazione o causa se non tale spirito di benevolenza, o "di liberalità" come lo chiama il codice. Quel che viene donato infatti non è dovuto neppure sul piano dei "doveri morali o sociali" - ciò che qualificherebbe l'attribuzione come adempimento di una obbligazione naturale -, né d'altra parte soddisfa un interesse egoistico del donante - come avviene ad es. nei regali offerti dalle ditte a fini promozionali. L'atto di liberalità, in altre parole, trova in se stesso la propria 'causa', trova giustificazione socialmente adeguata e apprezzabile nell'intento di arricchire il beneficiario in modo spontaneo e disinteressato: appunto, per ragioni di mera benevolenza.
E' il caso di evidenziare subito che la "causa di liberalità" non è esclusa dalla ricorrenza di particolari "motivi", allo stesso modo in cui i motivi individuali non escludono in linea di principio la causa tipica degli altri contratti, secondo un meccanismo già studiato (§ 33.5). Così, il donante può essere mosso alla liberalità da ragioni di riconoscenza (ad es., dono un bene a chi mi ha salvato la vita) ma tale motivo non altera la causa del contratto, che non diviene per ciò solo un contratto di 'scambio', come la causa della vendita non è alterata dal fine (soggettivo) di aiutare un parente che, avendo necessità di vendere, non riesce a trovare un compratore.
Piuttosto, e a differenza di quanto avviene ordinariamente, nella donazione i motivi non sono irrilevanti, bensì influiscono sul contratto incidendo in vario modo sulla disciplina (nell'esempio fatto, la donazione può essere annullata se si scopre che non è il donatario ad avermi salvato la vita). Sembra quasi, come meglio si vedrà in seguito (§ 54.3), che il motivo del donante entri in qualche misura nella causa del contratto, divenga una sorta di presupposto comune alle parti e sia perciò rilevante per il solo fatto di avere inciso sulla volizione del disponente (senza necessità, quindi, che ricorrano gli ordinari requisiti cui è per solito subordinata tale rilevanza: cfr. § 33.5). Del resto, la causa donativa o liberale è propria solo del donante ed è lui che "ne fa parte" al donatario. Questi, in qualche modo, è chiamato solo a prendere parte a un fine che muove esclusivamente dalla volontà altrui - e del resto, mentre non è ammesso il preliminare di donazione (§ 54.3), non avrebbe senso una ...proposta di donazione che provenga dal beneficiario -, sì che il singolare rilievo dei motivi si traduce nella piena tutela della volontà del donante.
Resta fermo, però, il dato identificante della figura - la causa liberale - e costituiscono perciò atti di liberalità in senso proprio non solo la donazione pura e semplice (non accompagnata da speciali motivi: art. 769), ma altresì la donazione remuneratoria (art. 7701) e quella manuale (art. 783), la donazione cd. obnuziale (art. 785) e le liberalità d'uso (art. 7702), delle quali si tratterà appositamente nel prosieguo.

2. Atti gratuiti che non costituiscono liberalità.
Vi sono poi, come s'è avvertito, atti gratuiti che non costituiscono liberalità: ad es., un comodato. Il carattere di liberalità peraltro non è escluso, come ritiene parte della dottrina, dalla mancanza di un arricchimento del beneficiario o dalla sua modesta entità: la modestia del valore economico attribuito infatti non esclude la qualifica di liberalità per le donazioni manuali e le cdd. liberalità d'uso (cfr. artt. 783, 7702). Vero è piuttosto che in alcuni atti gratuiti manca la volontà o causa di realizzare un arricchimento disinteressato, per spirito di benevolenza: si rinviene piuttosto, in tali atti, una ragione di semplice cortesia, ovvero l'adeguamento a usi e convenzioni sociali ovvero anche un vero e proprio interesse economico del disponente.
Ciò vale in particolare per i casi di comodato, deposito, prestazione professionale resa gratuitamente a un amico o a un parente: sono infatti mere ragioni di amicizia o desiderio di adeguarsi a una usanza sociale quelli che ci inducono (a non chiedere un compenso per determinate "prestazioni" e, così) a ospitare gratuitamente nel nostro garage la moto del vicino di casa, a prestare la macchina a un amico che ne ha bisogno o a curare senza compenso un parente malato. Tutte cause, si aggiunga, "sufficienti" sul piano giuridico proprio perché comunemente considerate socialmente adeguate a 'giustificare' la prestazione e l'arricchimento del beneficiario. D'altra parte è un chiaro interesse economico quello che spinge il commerciante a fare "regali" ai clienti e quello sottostante al trasporto gratuito (cfr. § 49.4).
Altri atti tipicamente gratuiti poi trovano in sé la propria causa adeguata: così è ad es. per l'atto di dotazione di una fondazione (che trova causa nell'esigenza di fornire i mezzi economici necessari allo scopo per cui viene istituita) e per le convenzioni matrimoniali (che trovano causa nella solidarietà familiare: v. § 60.4).
Di altri atti, ancora, deve escludersi la rilevanza ai fini del nostro discorso perché, se non trovano giustificazione in una controprestazione altrui, sono semplicemente senza causa e, come tali, possono dar luogo alla ripetizione di quanto si è pagato o all'azione di indebito arricchimento. Così, in particolare, deve dirsi per la costruzione su suolo altrui: mentre risponde ordinariamente a un interesse proprio del costruttore (ad es. il conduttore dell'appartamento che si godrà le migliorie effettuate), non avendo causa liberale essa può dar titolo a pretendere un'indennità per l'arricchimento o a riprendere le cose proprie (cfr. art. 1592 e s.).
Discorso più articolato deve farsi invece per altri atti talvolta gratuiti: la remissione, il pagamento o l'accollo di un debito altrui, la rinuncia a un diritto, il contratto a favore di terzo. Tali atti sono tipici, contemplati dalla legge, e deve per intanto presumersi in essi una causa lecita. Sarà poi l'analisi delle singole fattispecie che consentirà di decidere quale sia la causa effettiva che le anima: causa che potrà in concreto deporre per l'onerosità o la gratuità dell'atto ma, anche in quest'ultimo caso, non potrà senz'altro presumersi la qualifica di liberalità per la mera gratuità dell'atto.
Così, la remissione può avvenire (ad es., con la semplice restituzione del titolo: art. 1237) per ragioni diverse: perché voglio evitare il fastidio di una lite, perché il credito è dubbio, per non continuare a portare in bilancio una posta attiva che non riesco a incassare, perché la controparte rinuncia a far valere altri diritti verso di me, etc. Se l'ultima ragione depone per una causa onerosa (e salvi i problemi legati alla prova formale, ove vi si ravvisi una transazione), le altre sembrano indicare piuttosto la presenza di un qualche interesse del remittente, ma non autorizzano certo a ipotizzare una causa di liberalità, la quale andrà perciò verificata caso per caso.
Una causa di liberalità, ad es., potrà in concreto desumersi da specifiche circostanze o elementi dell'atto, in particolare quando l'entità dell'arricchimento sia tale che, nel comune sentire, esso non si giustifica più in base a ragioni di cortesia a agli usi che, appunto, non conoscono siffatte generosità. Ad es., se il comodato ha ad oggetto il godimento di un grande appartamento per la durata di 10 anni, se ho pagato un debito altrui di 10.000 euro ovvero ho costituito a favore di un terzo una rendita vitalizia o una assicurazione sulla vita, questi atti, nel comune sentire, costituiscono nella sostanza una donazione (e cfr. infatti gli artt. 1875 e 19232), dove la peculiarità consiste nello strumento impiegato per realizzarla. Queste figure, come vedremo, si inquadrano nel meccanismo dei negozi indiretti e sono ammesse dalla legge, che considera espressamente i casi di atti "diversi dalle donazioni che costituiscono comunque delle liberalità" e li assoggetta ad alcune regole tipiche della donazione (§ 54.8).
In conclusione, non tutti gli atti gratuiti costituiscono liberalità, bensì solo quelli fatti per pura benevolenza, non esclusa, come s'è veduto, dalla ricorrenza di particolari motivi che 'colorano' l'atto ma non lo snaturano. La trattazione successiva si occuperà specificamente delle liberalità, con l'avvertenza che esse possono attuarsi o direttamente, tramite un contratto di donazione (§§ 54.3-7), ovvero indirettamente, tramite atti diversi che realizzino comunque detta finalità liberale (§ 54.8).

3. La donazione.
La donazione, nella nozione data dall'art. 769, è il contratto col quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra tramite l'attribuzione di un diritto ovvero l'assunzione di una obbligazione.
Funzione o causa del contratto, secondo quanto s'è detto, è lo spirito di liberalità, inteso come arricchimento disinteressato della controparte, fatto per pura benevolenza, senza riceverne nulla in contraccambio e senza che ricorra un interesse del donante né la prestazione sia in alcun modo dovuta, neanche sul piano dei doveri morali o sociali (v. § precedente). Così, se si dona un immobile alla ex convivente, per provvederla di mezzi economici, non di donazione si tratterebbe, bensì di adempimento di una obbligazione naturale (v. anche § 54.8).
Piuttosto, e come anche s'è evidenziato, la donazione è caratterizzata da una singolare rilevanza dei motivi che 'colorano' la causa, pur senza alterarla, e incidono sulla sua disciplina. Anzitutto l'errore sul motivo, sia di fatto che di diritto, dà luogo all'annullabilità del contratto se si tratta di motivo determinante e, inoltre, risulta dall'atto (art. 787). L'esempio classico è quello di chi dona un bene a una certa persona ritenendo erroneamente che essa l'abbia salvato da un pericolo. Il motivo illecito, poi, rende nulla la donazione se è determinante e se risulta dall'atto, non richiedendosi, come per gli altri contratti, che esso sia anche "comune" ai due contraenti (è una delle conseguenze del rilievo determinante assunto nel contratto dalla volontà del disponente: § 54.1).
Quanto al contenuto della donazione l'arricchimento può consistere nella assunzione di una obbligazione, purché di dare (ritenendosi per lo più inammissibile una obbligazione di fare): sarà perciò un contratto a effetti obbligatori quello che preveda il pagamento di una somma di denaro o il futuro trasferimento di un bene.
Molto più frequente tuttavia è l'attribuzione di un diritto: la proprietà di un fondo, la titolarità di un credito o di un pacchetto azionario, etc. La donazione perciò avrà qui effetti reali, immediatamente traslativi del diritto. Nella donazione della proprietà di un immobile, in particolare, presenta una certa frequenza la riserva di usufrutto a favore del donante (che attribuisce perciò, con effetto immediato, la sola nuda proprietà del bene). Il donante può riservare l'usufrutto, oltre che a se stesso, anche "a vantaggio di un'altra persona..., ma non successivamente" (art. 796): si ricorderà infatti che è vietato l'usufrutto successivo, per non svuotare di contenuto il diritto di proprietà, e perciò si tratterà di un usufrutto congiunto (§ 16.4).
Non è ammessa la donazione di beni futuri (art. 771) e, a parere della dottrina, neanche di beni altrui: si è voluto così tutelare il donante contro decisioni che potrebbero essere avventate, non potendo egli valutare la concreta portata di un impegno la cui attuazione (a differenza dell'assunzione di una obbligazione) non dipende esclusivamente da lui. Si ritiene per contro lecita la donazione di tutti i beni presenti, costituendo sufficiente garanzia l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti (§ 56.6).
Stipulato il contratto, il donante è tenuto a eseguire la prestazione e sarà perciò responsabile in caso di inadempimento. Tuttavia, attesa la gratuità dell'atto, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave (art. 789). Analogamente, la garanzia per i vizi della cosa è ristretta al caso di dolo (art. 798) e la garanzia per evizione è dovuta solo se il donante l'ha espressamente promessa ovvero se l'evizione dipende da suo dolo o fatto personale ovvero, infine, se si tratta di donazione modale o remuneratoria (art. 797).