Alcune pagine del Manuale
9. Le donazioni
1. Atti gratuiti e atti di liberalità. - 2. Atti gratuiti che non costituiscono liberalità. - 3. La donazione.
1.
Atti gratuiti e atti di liberalità.
Nel corso della trattazione abbiamo incontrato numerose figure di contratti
onerosi, nei quali la prestazione di una parte trova causa o giustificazione
nella prestazione a carico dell'altra. E abbiamo incontrato altresì contratti
e atti gratuiti, nei quali manca una controprestazione, e che realizzano
perciò un arricchimento unilaterale della controparte (così è,
ad es., nel comodato e nella remissione del debito). Ma è capitato anche
di fare più volte riferimento alla donazione, come atto gratuito per
antonomasia, come figura per eccellenza che realizza una attribuzione senza
corrispettivo alcuno.
E' necessario adesso evidenziare, in apertura della trattazione dedicata a tale
importante contratto, che non v'è coincidenza tra atti gratuiti e donazioni,
nel senso che non tutti gli atti gratuiti, se pure realizzano un arricchimento
del beneficiario, costituiscono donazione.
Anzitutto, va precisato che si parla di "atti" gratuiti perché
in tale categoria rientrano non solo contratti, ma anche negozi unilaterali
(ad es., la rinuncia a un diritto, la remissione del debito) e altresì
atti giuridici in senso stretto (ad es., pagamento di un debito altrui).
Ma la distinzione fondamentale, in materia di atti gratuiti, è quella
tra atti di liberalità e atti che non costituiscono liberalità.
Per atto di liberalità, o atto con causa di liberalità,
si intende l'atto diretto a realizzare in capo ad altri un arricchimento
disinteressato, per pura benevolenza: tipico atto liberale è
la donazione di un bene. Non soltanto perciò non se ne riceve nulla in
contraccambio (il che è proprio di tutti gli atti gratuiti), ma altresì
a fronte dell'arricchimento non è rinvenibile altra motivazione o causa
se non tale spirito di benevolenza, o "di liberalità" come
lo chiama il codice. Quel che viene donato infatti non è dovuto neppure
sul piano dei "doveri morali o sociali" - ciò che qualificherebbe
l'attribuzione come adempimento di una obbligazione naturale -, né d'altra
parte soddisfa un interesse egoistico del donante - come avviene ad es. nei
regali offerti dalle ditte a fini promozionali. L'atto di liberalità,
in altre parole, trova in se stesso la propria 'causa', trova giustificazione
socialmente adeguata e apprezzabile nell'intento di arricchire il beneficiario
in modo spontaneo e disinteressato: appunto, per ragioni di mera benevolenza.
E' il caso di evidenziare subito che la "causa di liberalità"
non è esclusa dalla ricorrenza di particolari "motivi",
allo stesso modo in cui i motivi individuali non escludono in linea di principio
la causa tipica degli altri contratti, secondo un meccanismo già studiato
(§ 33.5). Così, il donante può essere mosso alla liberalità
da ragioni di riconoscenza (ad es., dono un bene a chi mi ha salvato la vita)
ma tale motivo non altera la causa del contratto, che non diviene per ciò
solo un contratto di 'scambio', come la causa della vendita non è alterata
dal fine (soggettivo) di aiutare un parente che, avendo necessità di
vendere, non riesce a trovare un compratore.
Piuttosto, e a differenza di quanto avviene ordinariamente, nella donazione
i motivi non sono irrilevanti, bensì influiscono sul contratto incidendo
in vario modo sulla disciplina (nell'esempio fatto, la donazione può
essere annullata se si scopre che non è il donatario ad avermi salvato
la vita). Sembra quasi, come meglio si vedrà in seguito (§ 54.3),
che il motivo del donante entri in qualche misura nella causa del contratto,
divenga una sorta di presupposto comune alle parti e sia perciò rilevante
per il solo fatto di avere inciso sulla volizione del disponente (senza necessità,
quindi, che ricorrano gli ordinari requisiti cui è per solito subordinata
tale rilevanza: cfr. § 33.5). Del resto, la causa donativa o liberale è
propria solo del donante ed è lui che "ne fa parte" al donatario.
Questi, in qualche modo, è chiamato solo a prendere parte a un fine che
muove esclusivamente dalla volontà altrui - e del resto, mentre non è
ammesso il preliminare di donazione (§ 54.3), non avrebbe senso una ...proposta
di donazione che provenga dal beneficiario -, sì che il singolare rilievo
dei motivi si traduce nella piena tutela della volontà del donante.
Resta fermo, però, il dato identificante della figura - la causa liberale
- e costituiscono perciò atti di liberalità in senso proprio
non solo la donazione pura e semplice (non accompagnata da speciali motivi:
art. 769), ma altresì la donazione remuneratoria (art. 7701)
e quella manuale (art. 783), la donazione cd. obnuziale (art.
785) e le liberalità d'uso (art. 7702), delle quali
si tratterà appositamente nel prosieguo.
2.
Atti gratuiti che non costituiscono liberalità.
Vi sono poi, come s'è avvertito, atti gratuiti che non costituiscono
liberalità: ad es., un comodato. Il carattere di liberalità
peraltro non è escluso, come ritiene parte della dottrina, dalla mancanza
di un arricchimento del beneficiario o dalla sua modesta entità: la modestia
del valore economico attribuito infatti non esclude la qualifica di liberalità
per le donazioni manuali e le cdd. liberalità d'uso (cfr. artt. 783,
7702). Vero è piuttosto che in alcuni atti gratuiti manca
la volontà o causa di realizzare un arricchimento disinteressato, per
spirito di benevolenza: si rinviene piuttosto, in tali atti, una ragione
di semplice cortesia, ovvero l'adeguamento a usi e convenzioni sociali
ovvero anche un vero e proprio interesse economico del disponente.
Ciò vale in particolare per i casi di comodato, deposito, prestazione
professionale resa gratuitamente a un amico o a un parente: sono infatti
mere ragioni di amicizia o desiderio di adeguarsi a una usanza sociale quelli
che ci inducono (a non chiedere un compenso per determinate "prestazioni"
e, così) a ospitare gratuitamente nel nostro garage la moto del vicino
di casa, a prestare la macchina a un amico che ne ha bisogno o a curare senza
compenso un parente malato. Tutte cause, si aggiunga, "sufficienti"
sul piano giuridico proprio perché comunemente considerate socialmente
adeguate a 'giustificare' la prestazione e l'arricchimento del beneficiario.
D'altra parte è un chiaro interesse economico quello che spinge il commerciante
a fare "regali" ai clienti e quello sottostante al trasporto gratuito
(cfr. § 49.4).
Altri atti tipicamente gratuiti poi trovano in sé la propria causa adeguata:
così è ad es. per l'atto di dotazione di una fondazione
(che trova causa nell'esigenza di fornire i mezzi economici necessari allo scopo
per cui viene istituita) e per le convenzioni matrimoniali (che trovano
causa nella solidarietà familiare: v. § 60.4).
Di altri atti, ancora, deve escludersi la rilevanza ai fini del nostro discorso
perché, se non trovano giustificazione in una controprestazione altrui,
sono semplicemente senza causa e, come tali, possono dar luogo alla ripetizione
di quanto si è pagato o all'azione di indebito arricchimento. Così,
in particolare, deve dirsi per la costruzione su suolo altrui: mentre
risponde ordinariamente a un interesse proprio del costruttore (ad es. il conduttore
dell'appartamento che si godrà le migliorie effettuate), non avendo causa
liberale essa può dar titolo a pretendere un'indennità per l'arricchimento
o a riprendere le cose proprie (cfr. art. 1592 e s.).
Discorso più articolato deve farsi invece per altri atti talvolta gratuiti:
la remissione, il pagamento o l'accollo di un debito altrui, la rinuncia
a un diritto, il contratto a favore di terzo. Tali atti sono tipici, contemplati
dalla legge, e deve per intanto presumersi in essi una causa lecita.
Sarà poi l'analisi delle singole fattispecie che consentirà di
decidere quale sia la causa effettiva che le anima: causa che potrà in
concreto deporre per l'onerosità o la gratuità dell'atto ma, anche
in quest'ultimo caso, non potrà senz'altro presumersi la qualifica di
liberalità per la mera gratuità dell'atto.
Così, la remissione può avvenire (ad es., con la semplice restituzione
del titolo: art. 1237) per ragioni diverse: perché voglio evitare il
fastidio di una lite, perché il credito è dubbio, per non continuare
a portare in bilancio una posta attiva che non riesco a incassare, perché
la controparte rinuncia a far valere altri diritti verso di me, etc. Se l'ultima
ragione depone per una causa onerosa (e salvi i problemi legati alla prova formale,
ove vi si ravvisi una transazione), le altre sembrano indicare piuttosto la
presenza di un qualche interesse del remittente, ma non autorizzano certo a
ipotizzare una causa di liberalità, la quale andrà perciò
verificata caso per caso.
Una causa di liberalità, ad es., potrà in concreto desumersi da
specifiche circostanze o elementi dell'atto, in particolare quando l'entità
dell'arricchimento sia tale che, nel comune sentire, esso non si giustifica
più in base a ragioni di cortesia a agli usi che, appunto, non conoscono
siffatte generosità. Ad es., se il comodato ha ad oggetto il godimento
di un grande appartamento per la durata di 10 anni, se ho pagato un debito altrui
di 10.000 euro ovvero ho costituito a favore di un terzo una rendita vitalizia
o una assicurazione sulla vita, questi atti, nel comune sentire, costituiscono
nella sostanza una donazione (e cfr. infatti gli artt. 1875 e 19232),
dove la peculiarità consiste nello strumento impiegato per realizzarla.
Queste figure, come vedremo, si inquadrano nel meccanismo dei negozi indiretti
e sono ammesse dalla legge, che considera espressamente i casi di atti "diversi
dalle donazioni che costituiscono comunque delle liberalità"
e li assoggetta ad alcune regole tipiche della donazione (§ 54.8).
In conclusione, non tutti gli atti gratuiti costituiscono liberalità,
bensì solo quelli fatti per pura benevolenza, non esclusa, come s'è
veduto, dalla ricorrenza di particolari motivi che 'colorano' l'atto ma non
lo snaturano. La trattazione successiva si occuperà specificamente delle
liberalità, con l'avvertenza che esse possono attuarsi o direttamente,
tramite un contratto di donazione (§§ 54.3-7), ovvero indirettamente,
tramite atti diversi che realizzino comunque detta finalità liberale
(§ 54.8).
3.
La donazione.
La donazione, nella nozione data dall'art. 769, è il contratto
col quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra tramite
l'attribuzione di un diritto ovvero l'assunzione di una obbligazione.
Funzione o causa del contratto, secondo quanto s'è detto, è
lo spirito di liberalità, inteso come arricchimento disinteressato
della controparte, fatto per pura benevolenza, senza riceverne nulla
in contraccambio e senza che ricorra un interesse del donante né la prestazione
sia in alcun modo dovuta, neanche sul piano dei doveri morali o sociali (v.
§ precedente). Così, se si dona un immobile alla ex convivente,
per provvederla di mezzi economici, non di donazione si tratterebbe, bensì
di adempimento di una obbligazione naturale (v. anche § 54.8).
Piuttosto, e come anche s'è evidenziato, la donazione è caratterizzata
da una singolare rilevanza dei motivi che 'colorano' la causa, pur senza
alterarla, e incidono sulla sua disciplina. Anzitutto l'errore sul motivo,
sia di fatto che di diritto, dà luogo all'annullabilità
del contratto se si tratta di motivo determinante e, inoltre, risulta dall'atto
(art. 787). L'esempio classico è quello di chi dona un bene a una certa
persona ritenendo erroneamente che essa l'abbia salvato da un pericolo. Il motivo
illecito, poi, rende nulla la donazione se è determinante
e se risulta dall'atto, non richiedendosi, come per gli altri contratti, che
esso sia anche "comune" ai due contraenti (è una delle conseguenze
del rilievo determinante assunto nel contratto dalla volontà del disponente:
§ 54.1).
Quanto al contenuto della donazione l'arricchimento può consistere
nella assunzione di una obbligazione, purché di dare (ritenendosi
per lo più inammissibile una obbligazione di fare): sarà perciò
un contratto a effetti obbligatori quello che preveda il pagamento di
una somma di denaro o il futuro trasferimento di un bene.
Molto più frequente tuttavia è l'attribuzione di un diritto:
la proprietà di un fondo, la titolarità di un credito o di un
pacchetto azionario, etc. La donazione perciò avrà qui effetti
reali, immediatamente traslativi del diritto. Nella donazione della proprietà
di un immobile, in particolare, presenta una certa frequenza la riserva di
usufrutto a favore del donante (che attribuisce perciò, con effetto
immediato, la sola nuda proprietà del bene). Il donante può riservare
l'usufrutto, oltre che a se stesso, anche "a vantaggio di un'altra persona...,
ma non successivamente" (art. 796): si ricorderà infatti che è
vietato l'usufrutto successivo, per non svuotare di contenuto il diritto di
proprietà, e perciò si tratterà di un usufrutto congiunto
(§ 16.4).
Non è ammessa la donazione di beni futuri (art. 771) e, a parere
della dottrina, neanche di beni altrui: si è voluto così
tutelare il donante contro decisioni che potrebbero essere avventate, non potendo
egli valutare la concreta portata di un impegno la cui attuazione (a differenza
dell'assunzione di una obbligazione) non dipende esclusivamente da lui. Si ritiene
per contro lecita la donazione di tutti i beni presenti, costituendo
sufficiente garanzia l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti (§
56.6).
Stipulato il contratto, il donante è tenuto a eseguire la prestazione
e sarà perciò responsabile in caso di inadempimento. Tuttavia,
attesa la gratuità dell'atto, la responsabilità è limitata
ai casi di dolo o colpa grave (art. 789). Analogamente, la garanzia
per i vizi della cosa è ristretta al caso di dolo (art. 798) e la
garanzia per evizione è dovuta solo se il donante l'ha espressamente
promessa ovvero se l'evizione dipende da suo dolo o fatto personale ovvero,
infine, se si tratta di donazione modale o remuneratoria (art. 797).