Alcune pagine del Manuale


7. L'arricchimento senza causa

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5. L'arricchimento senza causa. - 6. Segue. L'azione generale di arricchimento senza causa. - 7. Le figure concrete di arricchimento senza causa.

5. L'arricchimento senza causa.
Si ha arricchimento senza causa quando un soggetto consegue un incremento patrimoniale in danno di un altro senza che tale incremento abbia una adeguata giustificazione, o causa, alla stregua dell'ordinamento giuridico. Ad es., mi consegnano per errore una cassa di champagne destinata al mio vicino e io, in buona fede, la consumo: mi sono perciò 'arricchito' di un certo valore, in danno di un altro, senza avervi diritto.
Come già sappiamo, nel nostro sistema gli spostamenti patrimoniali devono avere una "causa" (e una causa socialmente meritevole) che li giustifichi giuridicamente. Si tratta di un principio generale del quale si sono viste diverse applicazioni: il contratto in particolare deve avere una causa socialmente apprezzabile che giustifichi, fra l'altro, le obbligazioni che ne nascono e i correlativi spostamenti patrimoniali. Non sono ammessi perciò contratti astratti e, come s'è veduto, la stessa 'astrazione' che opera nelle promesse unilaterali è una astrazione processuale (fa presumere l'esistenza del debito, ma non vale, essa stessa, a creare una obbligazione).
Dunque, se non è valida la promessa di un prestazione (derivante da un contratto o da una promessa unilaterale) non assistita da una valida causa, tanto meno lo sarà uno spostamento patrimoniale (ad es., un pagamento) non sostenuto da causa adeguata, da un titolo che lo giustifichi. E s'è veduto in proposito che i pagamenti non dovuti (ad es., quelli derivanti da un contratto nullo o annullato) danno diritto alla restituzione.
Ma altresì, fuori dall'ambito dei negozi e dei pagamenti, s'è veduto l'obbligo di alcuni soggetti, che hanno conseguito un vantaggio patrimoniale dalla attività altrui, di restituire (almeno una parte del)l'arricchimento conseguito: ad es., il proprietario del bene deve indennizzare il possessore per i miglioramenti e le addizioni, il proprietario del suolo deve indennizzare il terzo per le addizioni eseguite sulla cosa, etc.
Orbene, tutte tali regole sono applicazione concreta di un principio più generale: gli spostamenti patrimoniali da un soggetto a un altro devono essere sostenuti da una "causa", lecita e meritevole di tutela, che li giustifichi giuridicamente. Pertanto, non soltanto le prestazioni indebite vanno restituite, ma più in generale chi ha comunque conseguito un arricchimento ingiustificato in danno di altri è tenuto a restituire l'arricchimento o, almeno, a indennizzare l'impoverito secondo le regole che vedremo nei paragrafi successivi.

6. Segue. L'azione generale di arricchimento senza causa
Precisamente, la legge ha sancito la regola della azione generale di arricchimento senza causa: "chi, senza una giusta causa, si è arricchito in danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale" (art. 2041).
Questa azione ha due caratteristiche: è generale e residuale:

Ma soprattutto, l'azione non può essere esercitata per aggirare i limiti posti dalla legge all'esercizio dei diritti: se l'errore nel pagamento dell'indebito soggettivo è inescusabile, non posso superare il limite agendo ex art. 2041; se un debito è prescritto, il debitore, certo, ottiene un vantaggio patrimoniale in danno del creditore, ma non si può evitare l'applicazione delle norme sulla prescrizione agendo con l'azione di arricchimento. E analogamente, gli incrementi fluviali di cui all'art. 941 ss. comportano un arricchimento e un impoverimento, ma la legge (salvo il caso dell'art. 944) non prevede indennizzi, perché gli spostamenti patrimoniali sono giustificati dai peculiari interessi perseguiti con la disciplina delle alluvioni (v. § 15.11).
L'azione, allora, serve per le ipotesi in cui manca una specifica previsione normativa e, tuttavia, si realizza un arricchimento in danno di un altro non adeguatamente giustificato alla stregua del sistema.
Si dirà pertanto che le azioni specificamente previste dalla legge e qui richiamate (azione del possessore e del terzo costruttore verso il proprietario, ripetizione di indebito, gestione d'affari, etc.) hanno sì a fondamento la stessa esigenza posta alla base dell'azione di arricchimento, e tuttavia non sono vere e proprie "azioni di arricchimento senza causa", ai sensi dell'art. 2041, e rimangono pertanto soggette ciascuna alla propria disciplina.

7. Le figure concrete di arricchimento senza causa
In concreto, allora, le ipotesi in cui più frequentemente può venire in considerazione l'azione generale di arricchimento senza causa sono quelle in cui l'arricchimento deriva da:
a) atto dell'arricchito che, tuttavia, non sia fonte di responsabilità civile extracontrattuale. Ad es., Tizio consuma beni altrui senza che vi sia dolo o colpa nel suo comportamento: se due studenti usano in comune un frigorifero e uno consuma il vino dell'altro per un errore scusabile (e dunque senza colpa), non risponderà ex art. 2043 (§ 41.6); dovrà solo indennizzare il collega ex art. 2041;
b) atto dell'impoverito, il quale esegue una prestazione non dovuta per la quale non sia in concreto esercitabile la ripetizione di indebito. Se ad es. ho locato una casa e il contratto sia stato poi annullato non posso chiedere la restituzione in natura del godimento: potrò agire invece con l'azione di arricchimento per farmi indennizzare della diminuzione patrimoniale. E ancora, se ho pagato un debito che sapevo essere altrui (e non posso perciò agire per la ripetizione: art. 2036) potrò agire verso il debitore con l'azione di arricchimento (salvo che, ovviamente, non ricorrano le condizioni per configurare una surrogazione o una gestione d'affari).

L'azione generale di arricchimento, tuttavia, è meno favorevole di altre specifiche azioni previste per rimediare agli spostamenti patrimoniali ingiustificati. Essa prevede un doppio limite quantitativo: l'arricchimento dell'uno e l'impoverimento dell'altro. Non si può chiedere più della propria perdita patrimoniale né più dell'effettivo vantaggio altrui, e tali estremi ben possono essere diversi. Se, nell'esempio fatto sopra, lo studente ha usato un vino di gran pregio per cucinare, il suo arricchimento è certo minore della perdita altrui, e l'indennità è dovuta nella minore somma. Se nel corso della raccolta delle arance il mio vicino, per una obiettiva incertezza dei confini, raccoglie anche una parte delle mie, mi dovrà una indennità pari al suo arricchimento (ad es., si tratta di un produttore che ha venduto il raccolto a 10 centesimi al kilo) che ben può essere minore della mia perdita (ad es., avevo già venduto il raccolto sugli alberi a 20 centesimi; oppure: le coltivo per consumo personale e il mio danno è pari al prezzo di mercato al minuto).