Alcune pagine del Manuale
7. L'arricchimento senza causa
5. L'arricchimento senza causa. - 6. Segue. L'azione generale di arricchimento senza causa. - 7. Le figure concrete di arricchimento senza causa.
5.
L'arricchimento senza causa.
Si ha arricchimento senza causa quando un soggetto consegue un incremento
patrimoniale in danno di un altro senza che tale incremento abbia una adeguata
giustificazione, o causa, alla stregua dell'ordinamento giuridico. Ad es., mi
consegnano per errore una cassa di champagne destinata al mio vicino e io, in
buona fede, la consumo: mi sono perciò 'arricchito' di un certo valore,
in danno di un altro, senza avervi diritto.
Come già sappiamo, nel nostro sistema gli spostamenti patrimoniali devono
avere una "causa" (e una causa socialmente meritevole) che li giustifichi
giuridicamente. Si tratta di un principio generale del quale si sono viste diverse
applicazioni: il contratto in particolare deve avere una causa socialmente apprezzabile
che giustifichi, fra l'altro, le obbligazioni che ne nascono e i correlativi
spostamenti patrimoniali. Non sono ammessi perciò contratti astratti
e, come s'è veduto, la stessa 'astrazione' che opera nelle promesse unilaterali
è una astrazione processuale (fa presumere l'esistenza del debito,
ma non vale, essa stessa, a creare una obbligazione).
Dunque, se non è valida la promessa di un prestazione (derivante da un
contratto o da una promessa unilaterale) non assistita da una valida causa,
tanto meno lo sarà uno spostamento patrimoniale (ad es., un pagamento)
non sostenuto da causa adeguata, da un titolo che lo giustifichi. E s'è
veduto in proposito che i pagamenti non dovuti (ad es., quelli derivanti da
un contratto nullo o annullato) danno diritto alla restituzione.
Ma altresì, fuori dall'ambito dei negozi e dei pagamenti, s'è
veduto l'obbligo di alcuni soggetti, che hanno conseguito un vantaggio patrimoniale
dalla attività altrui, di restituire (almeno una parte del)l'arricchimento
conseguito: ad es., il proprietario del bene deve indennizzare il possessore
per i miglioramenti e le addizioni, il proprietario del suolo deve indennizzare
il terzo per le addizioni eseguite sulla cosa, etc.
Orbene, tutte tali regole sono applicazione concreta di un principio più
generale: gli spostamenti patrimoniali da un soggetto a un altro devono essere
sostenuti da una "causa", lecita e meritevole di tutela, che li giustifichi
giuridicamente. Pertanto, non soltanto le prestazioni indebite vanno restituite,
ma più in generale chi ha comunque conseguito un arricchimento ingiustificato
in danno di altri è tenuto a restituire l'arricchimento o, almeno, a
indennizzare l'impoverito secondo le regole che vedremo nei paragrafi successivi.
6.
Segue. L'azione generale di arricchimento senza causa
Precisamente, la legge ha sancito la regola della azione generale di arricchimento
senza causa: "chi, senza una giusta causa, si è arricchito in
danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale" (art.
2041).
Questa azione ha due caratteristiche: è generale e residuale:
Ma soprattutto,
l'azione non può essere esercitata per aggirare i limiti posti dalla
legge all'esercizio dei diritti: se l'errore nel pagamento dell'indebito soggettivo
è inescusabile, non posso superare il limite agendo ex art. 2041; se
un debito è prescritto, il debitore, certo, ottiene un vantaggio patrimoniale
in danno del creditore, ma non si può evitare l'applicazione delle norme
sulla prescrizione agendo con l'azione di arricchimento. E analogamente, gli
incrementi fluviali di cui all'art. 941 ss. comportano un arricchimento e un
impoverimento, ma la legge (salvo il caso dell'art. 944) non prevede indennizzi,
perché gli spostamenti patrimoniali sono giustificati dai peculiari interessi
perseguiti con la disciplina delle alluvioni (v. § 15.11).
L'azione, allora, serve per le ipotesi in cui manca una specifica previsione
normativa e, tuttavia, si realizza un arricchimento in danno di un altro
non adeguatamente giustificato alla stregua del sistema.
Si dirà pertanto che le azioni specificamente previste dalla legge e
qui richiamate (azione del possessore e del terzo costruttore verso il proprietario,
ripetizione di indebito, gestione d'affari, etc.) hanno sì a fondamento
la stessa esigenza posta alla base dell'azione di arricchimento,
e tuttavia non sono vere e proprie "azioni di arricchimento senza causa",
ai sensi dell'art. 2041, e rimangono pertanto soggette ciascuna alla propria
disciplina.
7.
Le figure concrete di arricchimento senza causa
In concreto, allora, le ipotesi in cui più frequentemente può
venire in considerazione l'azione generale di arricchimento senza causa sono
quelle in cui l'arricchimento deriva da:
a) atto dell'arricchito che, tuttavia, non sia fonte di responsabilità
civile extracontrattuale. Ad es., Tizio consuma beni altrui senza che vi sia
dolo o colpa nel suo comportamento: se due studenti usano in comune un frigorifero
e uno consuma il vino dell'altro per un errore scusabile (e dunque senza colpa),
non risponderà ex art. 2043 (§ 41.6); dovrà solo indennizzare
il collega ex art. 2041;
b) atto dell'impoverito, il quale esegue una prestazione non dovuta per
la quale non sia in concreto esercitabile la ripetizione di indebito. Se ad
es. ho locato una casa e il contratto sia stato poi annullato non posso chiedere
la restituzione in natura del godimento: potrò agire invece con l'azione
di arricchimento per farmi indennizzare della diminuzione patrimoniale. E ancora,
se ho pagato un debito che sapevo essere altrui (e non posso perciò agire
per la ripetizione: art. 2036) potrò agire verso il debitore con l'azione
di arricchimento (salvo che, ovviamente, non ricorrano le condizioni per configurare
una surrogazione o una gestione d'affari).
L'azione generale di arricchimento, tuttavia, è meno favorevole di altre specifiche azioni previste per rimediare agli spostamenti patrimoniali ingiustificati. Essa prevede un doppio limite quantitativo: l'arricchimento dell'uno e l'impoverimento dell'altro. Non si può chiedere più della propria perdita patrimoniale né più dell'effettivo vantaggio altrui, e tali estremi ben possono essere diversi. Se, nell'esempio fatto sopra, lo studente ha usato un vino di gran pregio per cucinare, il suo arricchimento è certo minore della perdita altrui, e l'indennità è dovuta nella minore somma. Se nel corso della raccolta delle arance il mio vicino, per una obiettiva incertezza dei confini, raccoglie anche una parte delle mie, mi dovrà una indennità pari al suo arricchimento (ad es., si tratta di un produttore che ha venduto il raccolto a 10 centesimi al kilo) che ben può essere minore della mia perdita (ad es., avevo già venduto il raccolto sugli alberi a 20 centesimi; oppure: le coltivo per consumo personale e il mio danno è pari al prezzo di mercato al minuto).