Alcune pagine del Manuale

 


3. Le obbligazioni pecuniarie e gli interessi

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5. Le obbligazioni pecuniarie. Il denaro. - 6. Denaro e moneta. Il nominalismo valutario. … - 8. Il nominalismo del rapporto obbligatorio. - 9. Gli interessi. - 10. Fonte e saggio degli interessi.

5. Le obbligazioni pecuniarie. Il denaro.
Le obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (art. 12241).
E' appena il caso di evidenziare l'importanza preminente delle obbligazioni pecuniarie che, del resto, costituisce riflesso del ruolo centrale svolto dal denaro nell'odierno sistema economico. Piuttosto, è opportuno sottolineare come il denaro non sia un bene in sé, bensì in quanto consente di procurarsi, col suo scambio, i veri e propri beni.
Più precisamente, tre sono le funzioni classiche svolte dal denaro: esso costituisce anzitutto generale mezzo di scambio per beni e servizi; è inoltre unità di misura dei valori, esprimendo il valore relativo o 'reciproco' dei diversi beni economici; costituisce infine riserva di liquidità, o capitale, assicurando una disponibilità di mezzi finanziari per un futuro acquisto di beni. Si tratta ovviamente di funzioni collegate e interdipendenti, poiché in tanto il denaro costituisce unità di misura del valore dei beni in quanto è generalmente accettato come mezzo di scambio e, pertanto, si presta altresì a costituire strumento di riserva, di tesaurizzazione per impieghi futuri.
Infine, è opportuno evidenziare che il denaro viene sempre meno in considerazione come "cosa", come bene mobile con una sua realtà fisica - materialmente consistente in 'pezzi' metallici o cartacei - e rileva invece sempre più nella sua funzione, tanto che si parla ormai di astrattezza del denaro. Sempre più spesso infatti il denaro non viene materialmente scambiato fra debitore e creditore, operandosi piuttosto dei meri pagamenti contabili, con semplici annotazioni dei trasferimenti nei registri o con accrediti presso gli istituti bancari: si parla così di moneta scritturale e di progressiva smaterializzazione del denaro (sul punto, e sui nuovi "mezzi di pagamento", v. § 55.23).

6. Denaro e moneta. Il nominalismo valutario.
Poste le ricordate funzioni del denaro, sembrerebbe conseguente che la sua attitudine a costituire mezzo di pagamento, e cioè esatto adempimento dell'obbligazione, sia condizionata al suo potere di acquisto, e cioè alla sua inalterata idoneità ad acquistare quella stessa quantità di beni che con essa si poteva acquistare nel momento in cui era sorta l'obbligazione. Viceversa, è regola generale al riguardo il cd. principio nominalistico, quale irrilevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta tra il momento della nascita dell'obbligazione e quello della scadenza. Irrilevanti perciò saranno sia la rivalutazione, sia la (ben più frequente e ormai fisiologica) svalutazione della moneta. Ad es., se 10 anni fa ho ricevuto in prestito una certa somma, dovrò restituire denaro di pari importo nominale, anche se il suo 'valore', nel frattempo, è grandemente diminuito.
Per meglio comprendere il punto occorre evidenziare che "denaro" non si identifica con moneta: "denaro" è termine generico; "moneta" indica invece quel denaro, o mezzo di pagamento, che ha corso legale nello Stato: e perciò euro, dollari, sterline, e così via (si parla in tal caso anche di valuta o divisa). Ebbene, è rispetto alla "valuta" o moneta che si verificano i fenomeni di svalutazione e rivalutazione ed è con "moneta avente corso legale nello Stato" che occorre adempiere le obbligazioni pecuniarie.

Inoltre occorre considerare che nei moderni sistemi la moneta circolante non ha più un valore intrinseco: non soltanto i pezzi metallici non contengono più né oro né argento, ma anche la cartamoneta non è più, come per il passato, rappresentativa di una certa quantità d'oro in cui possa essere convertita. E' stata infatti soppressa ovunque la cd. convertibilità della moneta e il suo "valore" si fonda ormai esclusivamente sulla solidità economica e sulla stabilità politica dei singoli Stati. Ciononostante, la sua accettazione come mezzo di pagamento costituisce un preciso obbligo, spesso sanzionato penalmente (cfr. ad es. l'art. 693 c.p.).

Pertanto, in ordine al principio nominalistico occorre propriamente distinguere un nominalismo valutario e un nominalismo del rapporto obbligatorio.
Il primo si trova sancito nell'art. 12771 ove si dispone che "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento" (ma v. anche il citato art. 693 c.p.). Si tratta di regola attinente a importanti interessi dello Stato e, pertanto, in vari modi 'favorita': con tale moneta infatti si estinguono anche i debiti relativi a monete non aventi più corso legale al tempo del pagamento (art. 12772). Inoltre, se pure è possibile contrarre obbligazioni in valuta estera, il debitore ha comunque "facoltà di pagare in moneta legale" (art. 1278), salvo solo il caso che sia indicata la clausola "effettivo" o altra equivalente (art. 1279; e v. anche l'art. 12802 per l'ipotesi che la valuta non sia reperibile o fuori corso).
Da tale regola deriva inoltre che il debitore è tenuto ad adempiere con moneta contante e non può, senza il consenso del creditore, adempiere tramite titoli di credito (ma v. § 24.2). La previsione, tuttavia, soffre oggi una importante deroga - introdotta per ragioni di controllo sui movimenti di denaro - in quanto i pagamenti di importi superiori a 20 milioni di lire (oggi, 10.329 euro) non possono essere effettuati in contanti né tramite titoli al portatore (art. 1, d.l. n. 143/1991).

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8. Il nominalismo del rapporto obbligatorio
Il nominalismo del rapporto obbligatorio, invece, fa riferimento propriamente al potere d'acquisto della moneta, statuendo l'irrilevanza delle relative variazioni, e si trova sancito nell'art. 1277 ove si dispone la validità del pagamento "effettuato con moneta legale e per il suo valore nominale". Pertanto, se il debito era fissato in 1000 euro il debitore si libera pagando (moneta di valore nominale pari a) 1000 euro, anche se nel frattempo la moneta si è fortemente svalutata.
Tale regola peraltro è derogabile dalle parti che possono pattuire apposite clausole volte a rivalutare la somma dovuta o ad agganciarla a determinati parametri: si possono ad es. ricordare la clausola oro, la clausola merci, la clausola numeri indici. A meccanismi del genere fanno riferimento ad es. i meccanismi di adeguamento periodico dei canoni di locazione e la rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Più spesso peraltro i privati ricorrono ad un diverso accorgimento per evitare gli effetti della svalutazione, concordando un saggio di interesse variabile, in relazione all'andamento dell'inflazione.
Il principio nominalistico, intuitivamente, risulta oneroso per il creditore, alterando a volte sensibilmente le ragioni dello scambio a suo tempo pattuito: in particolare, in periodi di inflazione 'galoppante' diviene particolarmente oneroso per il creditore ricevere una somma il cui potere di acquisto si discosta sensibilmente da quello a suo tempo presente alle parti. Si comprende perciò come numerosi siano stati i tentativi di attenuare la portata di tale principio. Al riguardo è ormai consolidata la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore.
Si ha debito di valuta quando l'obbligazione è determinata fin dall'origine con riferimento a una certa quantità di denaro (o valuta): ad es., 1 milione di euro, 100 franchi svizzeri, 10 € al chilo, etc.
Si ha debito di valore quando l'obbligazione, almeno in origine, è determinata con riferimento a un valore economico diverso dal denaro. Tipiche obbligazioni di valore sono le obbligazioni risarcitorie e quelle indennitarie: in tal caso oggetto dell'obbligazione non è direttamente il denaro, bensì la reintegrazione del patrimonio altrui. Ben è possibile, ed anzi normale, che la prestazione venga poi quantificata in una somma di denaro: questa tuttavia non rappresenta l'oggetto proprio del debito, ma soltanto un suo equivalente economico, un valore rappresentativo di quanto realmente dovuto, e cioè la reintegrazione del patrimonio. Sono perciò di valore sia l'obbligazione derivante da fatto illecito, sia l'indennità dovuta ad es. al possessore per i miglioramenti apportati alla cosa.
Si comprende perciò come tale debito, esprimendo soltanto il 'valore' di quanto occorre attribuire ad altri per reintegrarne il patrimonio, si sottrae al principio nominalistico e il relativo ammontare, se determinato con riferimento al momento della nascita dell'obbligazione, dovrà essere rivalutato al momento della liquidazione.

9. Gli interessi
Gli interessi sono una obbligazione pecuniaria accessoria a una principale avente ad oggetto una somma di denaro. Essi consistono in una somma ulteriore, che si aggiunge al capitale, determinata in misura percentuale e in relazione al tempo.
In quanto obbligazione accessoria segue le sorti della principale, e pertanto si trasferisce automaticamente col trasferimento di questa, non è dovuta o viene meno se l'obbligazione principale è nulla, viene annullata, etc. Se pur accessoria, essa è tuttavia una obbligazione distinta dalla principale, e pertanto può formare oggetto di separati atti di disposizione (cfr., per le pertinenze, l'art. 818), ha un autonomo termine di prescrizione (art. 2948 n. 4) e necessita di specifica domanda giudiziale.
E' opportuno distinguere tre profili generali: funzione, fonte, saggio degli interessi.
Quanto alla funzione gli interessi hanno natura composita, svolgendo funzioni diverse: compensativa e risarcitoria.
La funzione compensativa si ricollega alla natura del denaro, che è bene fruttifero per eccellenza (cd. naturale fecondità del denaro), e indica che gli interessi rappresentano il compenso dovuto per il godimento del denaro. Tale funzione adempiono gli interessi detti corrispettivi, che rappresentano perciò i frutti del capitale (art. 8203).
La funzione risarcitoria, svolta dagli interessi moratori, è profondamente diversa, servendo a risarcire il danno per il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie: in caso di mora infatti allo svantaggio insito nel mancato godimento del denaro si aggiunge una (ulteriore) perdita, consistente nel non aver ricevuto la somma a tempo debito (ciò che, ad es., può aver impedito un affare conveniente o costretto il creditore a ricorrere a prestiti onerosi).

Gli interessi moratori hanno dunque essenzialmente funzione risarcitoria, ma presentano questo di caratteristico: essi assorbono gli interessi corrispettivi, in quanto sono dovuti di norma in misura superiore ad essi. La funzione compensativa cioè viene ricompresa in tal caso in quella risarcitoria, venendo a costituire una posta, un elemento del complessivo risarcimento dovuto. Gli interessi moratori perciò costituiscono uno strumento specifico, in caso di mora, per risarcire la perdita complessiva (mancato godimento del denaro e danno per il ritardo nella restituzione della somma), ma altresì, come vedremo, uno strumento forfettario di liquidazione minima del danno stesso (§ 25.6).

10. Fonte e saggio degli interessi.
Quanto alla fonte degli interessi, si distinguono interessi convenzionali e legali.

a) Gli interessi convenzionali sono quelli che trovano fonte in un apposito accordo fra le parti, fermi restando i divieti di legge (ad es., per l'anatocismo: paragrafo seguente).
b) Quanto agli interessi legali norma fondamentale è l'art. 1282, a tenore del quale i crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto. Sono liquidi i debiti determinati nel loro ammontare o agevolmente determinabili con mere operazioni aritmetiche. Sono esigibili i crediti non sottoposti a termine né a condizione o il cui termine sia scaduto.
Su tutti i crediti liquidi ed esigibili, dunque, decorrono interessi (corrispettivi) "di pieno diritto", e cioè senza che occorra una ulteriore, specifica previsione normativa o negoziale.
Negli altri casi, invece, saranno dovuti interessi solo in presenza di esplicita disposizione di legge o di usi normativi.
In concreto, con riguardo ai crediti non liquidi l'ipotesi di maggior rilievo è quella delle obbligazioni risarcitorie e indennitarie. Per le prime tuttavia opereranno immediatamente gli interessi moratori (art. 12192) che, come s'è detto, assorbono gli interessi corrispettivi. Per le seconde provvedono espresse previsioni normative (ad es., artt. 12823, 2033, 20362).
Con riguardo ai crediti non esigibili, tipiche ipotesi sono quelle relative a obbligazioni contrattuali per le quali sia pattuita una 'dilazione'. In tal caso si produrranno interessi solo nei casi previsti dalla legge: è il caso del compratore di un bene fruttifero che abbia ricevuto la cosa ma debba ancora il relativo prezzo (v. art. 1499, che denomina tali interessi come compensativi), l'ipotesi del mutuo (art. 1815), del conto corrente (art. 1825), del deposito bancario (art. 17822). Previsioni, che si ritiene possano estendersi analogicamente a tutte le figure di contratti bancari, per i quali operano comunque consolidati usi in tal senso.

Quanto al saggio degli interessi, la misura è attualmente fissata nel 3,5 per cento "in ragione d'anno", sia per gli interessi legali sia per quelli convenzionali, salvo che le parti abbiano diversamente disposto. La pattuizione di un saggio superiore richiede però, a pena di nullità, l'adozione della forma scritta: in mancanza di tale forma, gli interessi sono dovuti nella misura legale (art. 12843).
Rimane in ogni caso vietata la pattuizione di interessi usurari e recenti innovazioni legislative hanno ampliato la tutela, sia civile sia penale. La legge n. 108/1996 anzitutto fissa i parametri per la definizione del tasso usurario prendendo come riferimento i tassi medi di interesse praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati (sulla base di rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministero del Tesoro). Sono poi definiti usurari gli interessi che, rispetto a detto tasso medio, siano "sproporzionati" (quando il debitore si trovi in condizioni di difficoltà economiche o finanziarie) e, comunque, gli interessi che superino del 50% tali tassi medi (artt. 24, legge n. 108/1996 e 6443 c.p.). Il saggio usurario di interessi, oltre a dar luogo a pesanti sanzioni penali (art. 644 c.p.), non solo rende nulla la relativa pattuizione, ma fa venir meno anche l'obbligo di pagare qualsiasi interesse, compreso l'interesse legale (art. 1815).