Alcune pagine del Manuale
3. Le obbligazioni pecuniarie e gli interessi
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5. Le obbligazioni pecuniarie. Il denaro. - 6. Denaro e moneta. Il nominalismo valutario. - 8. Il nominalismo del rapporto obbligatorio. - 9. Gli interessi. - 10. Fonte e saggio degli interessi.
5.
Le obbligazioni pecuniarie. Il denaro.
Le obbligazioni pecuniarie sono obbligazioni che hanno ad oggetto
una somma di denaro (art. 12241).
E' appena il caso di evidenziare l'importanza preminente delle obbligazioni
pecuniarie che, del resto, costituisce riflesso del ruolo centrale svolto dal
denaro nell'odierno sistema economico. Piuttosto, è opportuno sottolineare
come il denaro non sia un bene in sé, bensì in quanto consente
di procurarsi, col suo scambio, i veri e propri beni.
Più precisamente, tre sono le funzioni classiche svolte dal denaro: esso
costituisce anzitutto generale mezzo di scambio per beni e servizi; è
inoltre unità di misura dei valori, esprimendo il valore relativo
o 'reciproco' dei diversi beni economici; costituisce infine riserva di liquidità,
o capitale, assicurando una disponibilità di mezzi finanziari per un
futuro acquisto di beni. Si tratta ovviamente di funzioni collegate e interdipendenti,
poiché in tanto il denaro costituisce unità di misura del valore
dei beni in quanto è generalmente accettato come mezzo di scambio e,
pertanto, si presta altresì a costituire strumento di riserva, di tesaurizzazione
per impieghi futuri.
Infine, è opportuno evidenziare che il denaro viene sempre meno in considerazione
come "cosa", come bene mobile con una sua realtà fisica - materialmente
consistente in 'pezzi' metallici o cartacei - e rileva invece sempre più
nella sua funzione, tanto che si parla ormai di astrattezza del denaro.
Sempre più spesso infatti il denaro non viene materialmente scambiato
fra debitore e creditore, operandosi piuttosto dei meri pagamenti contabili,
con semplici annotazioni dei trasferimenti nei registri o con accrediti presso
gli istituti bancari: si parla così di moneta scritturale e di progressiva
smaterializzazione del denaro (sul punto, e sui nuovi "mezzi di pagamento",
v. § 55.23).
6.
Denaro e moneta. Il nominalismo valutario.
Poste le ricordate funzioni del denaro, sembrerebbe conseguente che la sua attitudine
a costituire mezzo di pagamento, e cioè esatto adempimento dell'obbligazione,
sia condizionata al suo potere di acquisto, e cioè alla sua inalterata
idoneità ad acquistare quella stessa quantità di beni che
con essa si poteva acquistare nel momento in cui era sorta l'obbligazione. Viceversa,
è regola generale al riguardo il cd. principio nominalistico,
quale irrilevanza delle variazioni del potere di acquisto della moneta
tra il momento della nascita dell'obbligazione e quello della scadenza. Irrilevanti
perciò saranno sia la rivalutazione, sia la (ben più frequente
e ormai fisiologica) svalutazione della moneta. Ad es., se 10 anni fa ho ricevuto
in prestito una certa somma, dovrò restituire denaro di pari importo
nominale, anche se il suo 'valore', nel frattempo, è grandemente diminuito.
Per meglio comprendere il punto occorre evidenziare che "denaro"
non si identifica con moneta: "denaro" è termine generico;
"moneta" indica invece quel denaro, o mezzo di pagamento, che
ha corso legale nello Stato: e perciò euro, dollari, sterline, e
così via (si parla in tal caso anche di valuta o divisa).
Ebbene, è rispetto alla "valuta" o moneta che si verificano
i fenomeni di svalutazione e rivalutazione ed è con "moneta avente
corso legale nello Stato" che occorre adempiere le obbligazioni pecuniarie.
Inoltre occorre considerare che nei moderni sistemi la moneta circolante non ha più un valore intrinseco: non soltanto i pezzi metallici non contengono più né oro né argento, ma anche la cartamoneta non è più, come per il passato, rappresentativa di una certa quantità d'oro in cui possa essere convertita. E' stata infatti soppressa ovunque la cd. convertibilità della moneta e il suo "valore" si fonda ormai esclusivamente sulla solidità economica e sulla stabilità politica dei singoli Stati. Ciononostante, la sua accettazione come mezzo di pagamento costituisce un preciso obbligo, spesso sanzionato penalmente (cfr. ad es. l'art. 693 c.p.).
Pertanto, in ordine
al principio nominalistico occorre propriamente distinguere un nominalismo valutario
e un nominalismo del rapporto obbligatorio.
Il primo si trova sancito nell'art. 12771 ove si dispone che "i debiti
pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo
del pagamento" (ma v. anche il citato art. 693 c.p.). Si tratta di regola
attinente a importanti interessi dello Stato e, pertanto, in vari modi 'favorita':
con tale moneta infatti si estinguono anche i debiti relativi a monete non aventi
più corso legale al tempo del pagamento (art. 12772). Inoltre, se pure
è possibile contrarre obbligazioni in valuta estera, il debitore ha comunque
"facoltà di pagare in moneta legale" (art. 1278), salvo solo
il caso che sia indicata la clausola "effettivo" o altra equivalente
(art. 1279; e v. anche l'art. 12802 per l'ipotesi che la valuta non sia reperibile
o fuori corso).
Da tale regola deriva inoltre che il debitore è tenuto ad adempiere con
moneta contante e non può, senza il consenso del creditore, adempiere
tramite titoli di credito (ma v. § 24.2). La previsione, tuttavia, soffre
oggi una importante deroga - introdotta per ragioni di controllo sui movimenti
di denaro - in quanto i pagamenti di importi superiori a 20 milioni di lire
(oggi, 10.329 euro) non possono essere effettuati in contanti né tramite
titoli al portatore (art. 1, d.l. n. 143/1991).
8.
Il nominalismo del rapporto obbligatorio
Il nominalismo del rapporto obbligatorio, invece, fa riferimento propriamente
al potere d'acquisto della moneta, statuendo l'irrilevanza delle relative variazioni,
e si trova sancito nell'art. 1277 ove si dispone la validità del pagamento
"effettuato con moneta legale e per il suo valore nominale".
Pertanto, se il debito era fissato in 1000 euro il debitore si libera pagando
(moneta di valore nominale pari a) 1000 euro, anche se nel frattempo la moneta
si è fortemente svalutata.
Tale regola peraltro è derogabile dalle parti che possono pattuire
apposite clausole volte a rivalutare la somma dovuta o ad agganciarla a determinati
parametri: si possono ad es. ricordare la clausola oro, la clausola merci,
la clausola numeri indici. A meccanismi del genere fanno riferimento ad es.
i meccanismi di adeguamento periodico dei canoni di locazione e la rivalutazione
delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Più spesso peraltro i privati
ricorrono ad un diverso accorgimento per evitare gli effetti della svalutazione,
concordando un saggio di interesse variabile, in relazione all'andamento
dell'inflazione.
Il principio nominalistico, intuitivamente, risulta oneroso per il creditore,
alterando a volte sensibilmente le ragioni dello scambio a suo tempo pattuito:
in particolare, in periodi di inflazione 'galoppante' diviene particolarmente
oneroso per il creditore ricevere una somma il cui potere di acquisto si discosta
sensibilmente da quello a suo tempo presente alle parti. Si comprende perciò
come numerosi siano stati i tentativi di attenuare la portata di tale principio.
Al riguardo è ormai consolidata la distinzione tra debiti di valuta e
debiti di valore.
Si ha debito di valuta quando l'obbligazione è determinata fin
dall'origine con riferimento a una certa quantità di denaro (o valuta):
ad es., 1 milione di euro, 100 franchi svizzeri, 10 € al chilo, etc.
Si ha debito di valore quando l'obbligazione, almeno in origine, è
determinata con riferimento a un valore economico diverso dal denaro.
Tipiche obbligazioni di valore sono le obbligazioni risarcitorie e quelle indennitarie:
in tal caso oggetto dell'obbligazione non è direttamente il denaro,
bensì la reintegrazione del patrimonio altrui. Ben è possibile,
ed anzi normale, che la prestazione venga poi quantificata in una somma di denaro:
questa tuttavia non rappresenta l'oggetto proprio del debito, ma soltanto un
suo equivalente economico, un valore rappresentativo di quanto
realmente dovuto, e cioè la reintegrazione del patrimonio. Sono perciò
di valore sia l'obbligazione derivante da fatto illecito, sia l'indennità
dovuta ad es. al possessore per i miglioramenti apportati alla cosa.
Si comprende perciò come tale debito, esprimendo soltanto il 'valore'
di quanto occorre attribuire ad altri per reintegrarne il patrimonio, si
sottrae al principio nominalistico e il relativo ammontare, se determinato
con riferimento al momento della nascita dell'obbligazione, dovrà essere
rivalutato al momento della liquidazione.
9.
Gli interessi
Gli interessi sono una obbligazione pecuniaria accessoria a una
principale avente ad oggetto una somma di denaro. Essi consistono in una somma
ulteriore, che si aggiunge al capitale, determinata in misura percentuale e
in relazione al tempo.
In quanto obbligazione accessoria segue le sorti della principale, e
pertanto si trasferisce automaticamente col trasferimento di questa, non è
dovuta o viene meno se l'obbligazione principale è nulla, viene annullata,
etc. Se pur accessoria, essa è tuttavia una obbligazione distinta
dalla principale, e pertanto può formare oggetto di separati atti di
disposizione (cfr., per le pertinenze, l'art. 818), ha un autonomo termine di
prescrizione (art. 2948 n. 4) e necessita di specifica domanda giudiziale.
E' opportuno distinguere tre profili generali: funzione, fonte, saggio degli
interessi.
Quanto alla funzione gli interessi hanno natura composita, svolgendo
funzioni diverse: compensativa e risarcitoria.
La funzione compensativa si ricollega alla natura del denaro, che è
bene fruttifero per eccellenza (cd. naturale fecondità del denaro), e
indica che gli interessi rappresentano il compenso dovuto per il godimento del
denaro. Tale funzione adempiono gli interessi detti corrispettivi, che
rappresentano perciò i frutti del capitale (art. 8203).
La funzione risarcitoria, svolta dagli interessi moratori, è
profondamente diversa, servendo a risarcire il danno per il ritardo nell'adempimento
di obbligazioni pecuniarie: in caso di mora infatti allo svantaggio insito nel
mancato godimento del denaro si aggiunge una (ulteriore) perdita, consistente
nel non aver ricevuto la somma a tempo debito (ciò che, ad es., può
aver impedito un affare conveniente o costretto il creditore a ricorrere a prestiti
onerosi).
Gli interessi moratori hanno dunque essenzialmente funzione risarcitoria, ma presentano questo di caratteristico: essi assorbono gli interessi corrispettivi, in quanto sono dovuti di norma in misura superiore ad essi. La funzione compensativa cioè viene ricompresa in tal caso in quella risarcitoria, venendo a costituire una posta, un elemento del complessivo risarcimento dovuto. Gli interessi moratori perciò costituiscono uno strumento specifico, in caso di mora, per risarcire la perdita complessiva (mancato godimento del denaro e danno per il ritardo nella restituzione della somma), ma altresì, come vedremo, uno strumento forfettario di liquidazione minima del danno stesso (§ 25.6).
10.
Fonte e saggio degli interessi.
Quanto alla fonte degli interessi, si distinguono interessi convenzionali
e legali.
a) Gli interessi
convenzionali sono quelli che trovano fonte in un apposito accordo fra
le parti, fermi restando i divieti di legge (ad es., per l'anatocismo: paragrafo
seguente).
b) Quanto agli interessi legali norma fondamentale è l'art. 1282,
a tenore del quale i crediti pecuniari liquidi ed esigibili producono interessi
di pieno diritto. Sono liquidi i debiti determinati nel loro ammontare
o agevolmente determinabili con mere operazioni aritmetiche. Sono esigibili
i crediti non sottoposti a termine né a condizione o il cui termine sia
scaduto.
Su tutti i crediti liquidi ed esigibili, dunque, decorrono interessi
(corrispettivi) "di pieno diritto", e cioè senza che occorra
una ulteriore, specifica previsione normativa o negoziale.
Negli altri casi, invece, saranno dovuti interessi solo in presenza di esplicita
disposizione di legge o di usi normativi.
In concreto, con riguardo ai crediti non liquidi l'ipotesi di maggior
rilievo è quella delle obbligazioni risarcitorie e indennitarie. Per
le prime tuttavia opereranno immediatamente gli interessi moratori (art. 12192)
che, come s'è detto, assorbono gli interessi corrispettivi. Per le seconde
provvedono espresse previsioni normative (ad es., artt. 12823, 2033,
20362).
Con riguardo ai crediti non esigibili, tipiche ipotesi sono quelle relative
a obbligazioni contrattuali per le quali sia pattuita una 'dilazione'. In tal
caso si produrranno interessi solo nei casi previsti dalla legge: è
il caso del compratore di un bene fruttifero che abbia ricevuto la cosa ma debba
ancora il relativo prezzo (v. art. 1499, che denomina tali interessi come compensativi),
l'ipotesi del mutuo (art. 1815), del conto corrente (art. 1825), del deposito
bancario (art. 17822). Previsioni, che si ritiene possano estendersi
analogicamente a tutte le figure di contratti bancari, per i quali operano
comunque consolidati usi in tal senso.
Quanto al saggio
degli interessi, la misura è attualmente fissata nel 3,5 per cento "in
ragione d'anno", sia per gli interessi legali sia per quelli convenzionali,
salvo che le parti abbiano diversamente disposto. La pattuizione di un saggio
superiore richiede però, a pena di nullità, l'adozione della forma
scritta: in mancanza di tale forma, gli interessi sono dovuti nella misura legale
(art. 12843).
Rimane in ogni caso vietata la pattuizione di interessi usurari e recenti
innovazioni legislative hanno ampliato la tutela, sia civile sia penale. La
legge n. 108/1996 anzitutto fissa i parametri per la definizione del tasso usurario
prendendo come riferimento i tassi medi di interesse praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati (sulla base di rilevazioni
trimestrali effettuate dal Ministero del Tesoro). Sono poi definiti usurari
gli interessi che, rispetto a detto tasso medio, siano "sproporzionati"
(quando il debitore si trovi in condizioni di difficoltà economiche o
finanziarie) e, comunque, gli interessi che superino del 50% tali tassi medi
(artt. 24, legge n. 108/1996 e 6443 c.p.). Il saggio usurario
di interessi, oltre a dar luogo a pesanti sanzioni penali (art. 644 c.p.), non
solo rende nulla la relativa pattuizione, ma fa venir meno anche l'obbligo di
pagare qualsiasi interesse, compreso l'interesse legale (art. 1815).