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pagine del Manuale
2. Il possesso
1. Le situazioni possessorie. - 2. Ragioni della tutela. - 3. Nozione di possesso.
1.
Le situazioni possessorie.
Il possesso non è un diritto. Consiste semplicemente in una situazione
di fatto, e precisamente nel fatto che un soggetto gode di un bene,
a prescindere dalla circostanza che tale soggetto abbia o non abbia il diritto
di farlo.
Ciò che rileva nel possesso, allora, non è la circostanza che
il soggetto abbia o no il diritto di esercitare certi poteri sulla cosa, e perciò
sia il proprietario o un ladro, l'usufruttuario o un abusivo occupante del bene.
Ciò che conta è che, di fatto, un soggetto esercita
i poteri che competono al titolare di un diritto reale sulla cosa, abbia
o non abbia il diritto di farlo. Ebbene, la legge prende in considerazione e
tutela (sia pure provvisoriamente) anche tale situazione di fatto, indipendentemente
dalla sua corrispondenza alla situazione di diritto.
In altre parole, proprietà e diritti reali minori designano una situazione
giuridica, consistente nella attribuzione di un legittimo potere di godimento
sulla cosa. Viceversa, "possesso" indica una situazione di fatto
(non importa se legittima o no) consistente nell'effettivo esercizio di un
godimento su una cosa. Qui, pertanto, la legge considera non tanto il diritto
di godere la cosa in conformità alla legge, quanto la circostanza in
sé, il fatto materiale o fenomenico che in concreto un potere
sia esercitato sulla cosa stessa.
Ora, di regola tale potere viene esercitato da chi ha il diritto di farlo: il
proprietario, l'usufruttuario, etc.; e dunque, in quanto i titolari effettivamente
esercitano tali poteri (e sono perciò possessori del bene), la tutela
del possesso proteggerà anche la situazione di diritto.
Ma può accadere che, in concreto, tale potere sia esercitato da chi non
ha titolo: ad es., il ladro che porta l'orologio rubato, chi coltiva il fondo
abbandonato dal proprietario, chi abbia ricevuto un usufrutto con un testamento
nullo. Ebbene, anche in tal caso è garantita temporaneamente la situazione
possessoria, eventualmente anche contro il legittimo titolare, al fine di garantire
la pace sociale.
In estrema sintesi, la tutela consiste nel garantire temporaneamente il mantenimento
della situazione di fatto: il possessore non deve giustificare i suoi poteri
sulla cosa (non deve cioè provare di avere diritto di possedere, di godere
della cosa stessa) e, ove sia privato del possesso, può ottenere una
immediata reintegrazione.
2.
Ragioni della tutela.
Numerose sono le ragioni che giustificano la tutela immediata di una situazione
di fatto senza alcuna preventiva indagine sulla sua legittimità (che,
come s'è detto, può anche mancare, ove il possessore violi i diritti
dell'effettivo titolare).
Anzitutto, s'è già sottolineato come il titolare del diritto è
anche, di regola, possessore della cosa (cioè, di fatto, ne gode): pertanto
la tutela della situazione possessoria di norma protegge proprio chi ha diritto
di possedere (cd. ius possidendi). La tutela possessoria, inoltre, è
rapida in quanto, limitandosi a garantire la semplice situazione di fatto esistente,
non richiede che il soggetto dia anche la prova, a volte complessa, del proprio
diritto: anche sotto tale profilo, perciò, la tutela della situazione
di fatto rende agevole la tutela della situazione di diritto.
Ma è anche possibile che il possessore non sia titolare del diritto:
e tuttavia, come s'è detto, pur in tal caso la legge appronta la tutela
tipica del possesso poiché in tal modo si garantisce la pace sociale.
Se al proprietario fosse lecito riappropriarsi con la forza della cosa sua,
la violenza si generalizzerebbe come modo di far valere le proprie ragioni.
Egli, invece, dovrà far valere in giudizio il suo buon diritto. Più
precisamente, il proprietario che si veda spogliato del suo bene può
anzitutto resistere alla altrui violenza mentre essa è in atto (vim
vi repellere licet: legittima difesa). Cessata la violenza inoltre egli
stesso potrebbe tutelarsi (entro un anno) con le azioni a difesa del (perduto)
possesso (§ 18.10; fatte sempre salve, comunque, le azioni petitorie a
difesa della proprietà).
Un'altra ragione della tutela del possesso in capo a chi non vi avrebbe diritto
è l'intento di 'premiare' chi, a differenza del proprietario 'assenteista',
utilizza il bene e lo mette a frutto - recando così un vantaggio a tutta
la collettività - e comunque l'esigenza di tutelare provvisoriamente,
nei tempi brevi, il mantenimento dell'organizzazione produttiva data ai beni
(cd. valore organizzatorio del possesso). Si pensi ad es. a un industriale
manifatturiero che utilizza una macchina non sua: tutelare la situazione possessoria
significa anche mantenere il livello della produzione fin quando non sarà
stato dimostrato il diritto di un altro sulla macchina stessa.
In breve, i vantaggi che il possesso assicura (cd. ius possessionis o commoda
possessionis) sono:
Questi sono fondamentalmente i vantaggi assicurati dal possesso; altri effetti, e altri vantaggi, sono poi collegati come vedremo all'esistenza di ulteriori qualificazioni del possesso (buona fede, pacificità, etc.), ma, si noti, il possesso non fa presumere la titolarità del diritto.
3.
Nozione di possesso.
Fatte queste premesse, si può comprendere la nozione dettata dall'art.
1140, a tenore del quale "il possesso è il potere sulla cosa
che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o di altro diritto reale".
E' dunque, anzitutto, un semplice "potere" sulla cosa, piuttosto
che un "diritto" (così, invece, gli artt. 832, 952, 959, 981)
e si manifesta esteriormente in una "attività che corrisponde"
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale: si estrinseca
cioè in una serie di atti e di comportamenti che, stando alla legge,
competerebbero al titolare di un diritto reale. Al pari di tale soggetto, cioè,
il possessore compie atti di godimento della cosa: recinta il fondo, lo migliora,
demolisce una costruzione, ne percepisce i frutti, e così via.
E, come costituisce esplicazione del diritto di godimento il concedere in uso
la cosa a terzi, così anche la situazione possessoria può presentarsi
- oltre che come (situazione di) godimento diretto del bene - come una situazione
di esercizio solo indiretto del potere sulla cosa, realizzato tramite
un altro soggetto. Invero, secondo l'art. 11402, "si può
possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della
cosa": così, ad es., quando il possessore lascia la cosa in custodia
a un terzo, la affida a un proprio dipendente, affitta il fondo, etc. In tutte
tali ipotesi il possessore non perde il controllo sulla cosa: continua a esercitare
un potere su di essa tramite un altro soggetto che ne ha la detenzione,
cioè la materiale disponibilità. Tale disponibilità,
d'altra parte, è anch'essa una relazione diretta con la cosa: comporta
cioè pur sempre un potere su di essa e, come vedremo, può assumere
una sua autonomia, una configurazione autonoma come situazione 'possessoria'.
Si distinguono perciò diverse situazioni possessorie: 1) il possesso
vero e proprio, consistente nell'esercizio diretto dei poteri sulla
cosa; 2) il possesso mediato, che si ha quando i poteri sono esercitati
per il tramite di un terzo, che ne ha: 3) la detenzione, e cioè
la materiale disponibilità. Si noti che la prima situazione (il possesso
vero e proprio) include in sé anche l'ultima, avendo il possessore la
detenzione della cosa. Il possesso mediato invece implica che la detenzione
sia presso un terzo (ad es., depositario, affittuario), presso il quale pertanto
la detenzione si configura come situazione di fatto distinta dal possesso
ma da esso in vario modo dipendente.