Alcune pagine del Manuale
11. Le successioni
1. Nozione e funzioni della successione a causa di morte. - 2. Il titolo della successione. I patti successori
1.
Nozione e funzioni della successione a causa di morte
La successione a causa di morte è la trasmissione dei rapporti giuridici
di una persona a seguito della sua morte.
La morte, come sappiamo, estingue la persona e i suoi diritti personalissimi
e, d'altra parte, pone il problema della sorte dei suoi beni. Il diritto successorio,
allora, disciplina la destinazione del patrimonio della persona defunta tenendo
conto di una serie di esigenze, e variamente contemperandole:
Tali esigenze trovano
riscontro e fondamento nel testo costituzionale che demanda alla legge ordinaria
la determinazione "delle norme e dei limiti delle successioni legittime
e testamentarie e dei diritti dello Stato sulle eredità" (art. 424),
sì che la legge può in concreto articolare diversamente il loro
contemperamento, ma non potrebbe invece - stante altresì il riconoscimento
della proprietà privata e dell'autonomia contrattuale - escludere gli
uni o gli altri. Così, la legge potrebbe in concreto ampliare o restringere
la cerchia dei successibili, aumentare o ridurre il prelievo fiscale - che risponde
anche all'esigenza di porre un freno alla accumulazione di ingenti patrimoni
familiari - ma non potrebbe abrogare o comprimere oltre misura il sistema della
trasmissione dei beni per via ereditaria.
In estrema sintesi, tali esigenze trovano soddisfazione prevedendosi che, alla
morte di una persona, i suoi diritti patrimoniali vengono attribuiti secondo
le determinazioni espresse dal defunto in un apposito atto, il testamento (successione
testamentaria). In mancanza di testamento, il patrimonio è attribuito
per legge ai suoi parenti o allo Stato (successione legittima). In ogni
caso, e perciò anche in presenza di una diversa volontà del testatore,
una quota dell'eredità si devolve necessariamente a favore di alcuni
stretti congiunti, che non possono perciò essere pretermessi (successione
necessaria, per la cd. quota di riserva). Quale che sia il tipo di
successione, infine, su di essa incidono "i diritti dello Stato sulle eredità"
(art. 424) tramite l'imposizione fiscale, tanto più elevata quanto meno
intenso è il vincolo di parentela tra il defunto e i suoi eredi.
Negli ultimi anni si è sopito il dibattito, particolarmente vivo nella
seconda metà del '900, sulla legittimità del sistema delle
successioni a causa di morte, quale sistema che perpetua una trasmissione
familiare della ricchezza, e perciò il mantenimento dei patrimoni all'interno
della stessa famiglia, e consente un acquisto della proprietà non fondato
sul lavoro e sul risparmio. Si sono infatti profondamente modificati il sistema
sociale e le strutture economiche complessive: in particolare, la diffusione
della ricchezza in larghi strati della popolazione ha esteso l'esigenza di definizione
dei rapporti patrimoniali alla morte del titolare e consolidato il consenso
sulla legittimità del sistema. Per altro verso, l'esigenza di contenere
l'accumulazione di ingenti patrimoni privati è andata declinando perché
gli intenti ad essa sottesi, di favorire la redistribuzione della ricchezza
e una sua maggiore diffusione nel corpo sociale, sono oggi assicurati dall'elevata
imposizione fiscale sui redditi e dallo stesso incremento di ricchezza prodotto
dall'economia moderna. Parallelamente, va scemando l'importanza "politica"
del diritto successorio: per un verso, e come già s'è messo in
evidenza, nella produzione della ricchezza cresce il peso dei redditi di lavoro
rispetto ai cespiti patrimoniali (§ 15.2); per l'altro, le grandi concentrazioni
di capitali si trovano ormai in capo a strutture societarie e le partecipazioni
azionarie si prestano a una trasmissione che sfugge facilmente al sistema delle
successioni a causa di morte e al relativo "controllo".
Ma altresì, a segnare la ridotta importanza dello stesso sistema delle
successioni a causa di morte concorre il fatto che quote non irrilevanti del
patrimonio del defunto seguono strade diverse, tanto che si parla di "successioni
anomale": ad es., per l'indennità dovuta dal datore di lavoro
in caso di morte del lavoratore (v. art. 2216, ove sono indicati gli aventi
diritto e i criteri di ripartizione), per la pensione di reversibilità,
per la successione nei contratti di locazione abitativa e nei contratti di affitto
dei fondi rustici, per la proprietà diretto-coltivatrice.
2.
Il titolo della successione. I patti successori
Causa della successione ereditaria è perciò la morte
del soggetto, nel senso che essa è il fatto che determina e giustifica
la trasmissione dei rapporti giuridici facenti capo al defunto. Essa però
non specifica ancora la "direzione" della trasmissione ereditaria,
a chi andranno cioè i beni. Il codice civile stabilisce al riguardo che
"l'eredità di devolve per legge o per testamento" (art. 4571):
la legge e il testamento costituiscono perciò il titolo
della successione, che si denomina, rispettivamente, legittima e testamentaria.
Già s'è accennato all'articolazione di massima tra successione
legittima e testamentaria (§ precedente), che sarà poi oggetto
di specifica trattazione (capp. 64 e 65). Qui deve aggiungersi anzitutto che
l'un titolo può concorrere con l'altro, nel senso che ove il testatore
abbia disposto di una parte soltanto dei suoi beni, quelli rimanenti si devolveranno
per successione legittima (e si suole rammentare in proposito l'abbandono della
vecchia regola per cui nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere
potest).
Ma altresì va evidenziato che non sono ammessi altri "titoli"
per la successione a causa di morte, e in particolare non sono ammessi titoli
negoziali diversi dal testamento. Questo perciò costituisce un negozio
tipico, nel senso che l'effetto dell'attribuzione dei beni alla morte di
una persona non può essere realizzato con altri atti di autonomia privata.
La ragione di tale tipicità va individuata nel fatto che il testamento
non attribuisce alcun diritto alle persone designate come eredi fino a quando
non si apra la successione (e cioè fino al momento della morte del testatore),
ed è perciò liberamente revocabile fino all'ultimo istante di
vita. L'esigenza di garantire al massimo tale libertà - che, per vero,
altri ordinamenti non conoscono - esclude perciò l'adozione di altri
strumenti, e in particolare del contratto, che vincolerebbe il disponente impedendo
un suo ripensamento.
Sono colpiti da nullità, in particolare, i cdd. patti successori,
e cioè i negozi, unilaterali o bilaterali, con i quali si dispone dei
diritti relativi a una successione futura (e cioè dei beni di una persona
ancora vivente). Il divieto è sancito in termini ampi e colpisce sia
atti di disposizione dei propri beni fatti con strumenti diversi dal testamento
(ad es., con un contratto), sia atti di disposizione dell'eredità di
altra persona, ancora vivente, che si spera di conseguire in futuro. Il divieto
trova fondamento nella tutela della libertà testamentaria e altresì
nella riprovazione sociale che colpisce ogni speculazione sulle eredità
future, che fatalmente si trasforma in votum captandae mortis. In sintesi,
sono vietati (art. 457) i patti:
La formulazione in termini ampi del divieto ricomprende perciò tutti i negozi che comportino effetti analoghi: ad es., un deposito bancario intestato a due persone, nel quale sia previsto che una di esse potrà effettuare prelievi solo alla morte dell'altra, realizza di fatto un'attribuzione destinata a produrre effetti alla morte dello stipulante e perciò "a causa" di essa. Per la stessa ragione, incorrono nel divieto la cd. donazione a causa di morte, e cioè la donazione in cui l'effetto traslativo è subordinato alla morte del donante, e il mandato post mortem, con cui si incarica il mandatario di attribuire i beni a un terzo al momento in cui il mandante non sarà più in vita. Sono validi invece il contratto a favore di terzi, e in particolare l'assicurazione sulla vita, e la donazione con clausola di premorienza, nella quale è previsto che il bene ritorni al disponente ove il donatario muoia prima del donante: in entrambi i casi infatti il diritto nascente dal contratto - e cioè il credito e la proprietà del bene - viene attribuito immediatamente, non è rinviato al momento della morte, e la disposizione non si configura perciò come "a causa di morte".