Alcune pagine del Manuale
10. La famiglia
1. La famiglia, tra realtà sociale e regole giuridiche. - 2. Il diritto della famiglia tra Costituzione e codice civile. - 3. La famiglia legittima e il suo fondamento.
1.
La famiglia, tra realtà sociale e regole giuridiche
Una risalente e consolidata tradizione di pensiero vede nella famiglia la cellula
fondamentale della società civile, il suo modulo organizzativo primario
ed elementare, già per la ragione che essa costituisce la comunità
originaria ove si realizza la venuta al mondo e la crescita personale e sociale
degli individui. Si osserva comunemente infatti che la naturale inclinazione
dell'uomo a vivere con gli altri si manifesta primariamente nella convivenza
per nuclei familiari, perché è solo al suo interno che trovano
adeguata soddisfazione i bisogni fondamentali della persona umana: le aspirazioni
affettive e spirituali, l'esigenza di sicurezza, l'assistenza personale ed economica.
La famiglia costituisce così una dimensione naturale della vicenda
umana, perché si determina in base a una condizione comune e a una inclinazione
del tutto spontanea, costanti nel tempo e nella storia, nonostante la diversità
delle forme concrete in cui essa si incarna nelle diverse culture e nelle diverse
epoche storiche.
La famiglia d'altra parte non è un fatto puramente privato, qual è
l'amicizia, ma ha una fondamentale rilevanza pubblica, per le funzioni
che essa svolge: l'assistenza e il mutuo aiuto tra i coniugi, la procreazione
e l'educazione della prole, la trasmissione dei valori spirituali e culturali
alle nuove generazioni. Pertanto, si insegna comunemente che l'ordinamento giuridico
non crea la famiglia, come crea l'istituto della "trascrizione": la
trova come realtà sociale e la assume come propria, riconoscendone
il ruolo e agevolandone le funzioni, in un difficile equilibrio tra l'imposizione
di vincoli esterni - com'è proprio di ogni regola giuridica - e il rispetto
del suo modo d'essere, delle sue funzioni, dei suoi autonomi moduli organizzativi.
E tanto più l'esigenza di equilibrio si impone ove i consideri che la
ricchezza e la complessità della dimensione "familiare" non
è certo riducibile al solo profilo giuridico.
Si è dubitato anzi che l'esperienza familiare, determinandosi "secondo
matrici umane e sociali largamente estranee al diritto", possa costituire
oggetto proprio di una disciplina giuridica, un disciplina cioè che l'investa
pienamente e non si limiti piuttosto a "lambirne le sponde", come
"isola" che all'invasione del diritto resta tendenzialmente estranea
o refrattaria. In tali termini, tuttavia, l'affermazione non è condivisibile.
Al contrario, la giuridicità è una dimensione originaria, costitutiva
della famiglia, già per il fatto che essa non è riducibile
a puro fatto di sentimento, alla sola dimensione affettiva. La famiglia cioè
ha una essenziale dimensione giuridica sia perché consiste in una serie
di relazioni stabili tra le persone, che vi realizzano un'intera vicenda esistenziale,
sia perché è intimamente destinata a proiettarsi sul piano della
società esterna. Il problema vero è allora quello del rispetto
della realtà propria o autentica della famiglia, che non può
essere piegata al raggiungimento di finalità "altre", non può
essere asservita al perseguimento di scopi ad essa ulteriori, quali ad es. fini
schiettamente politici o di controllo del consenso sociale. Si tratta cioè
di trovare il giusto, e difficile, punto di equilibrio tra la tutela dei diritti
individuali al suo interno e la garanzia del ruolo esistenziale e sociale della
famiglia, nel rispetto della sua autonomia, delle sue finalità, dei moduli
organizzativi propri di ogni concreto organismo familiare.
2. Il diritto della famiglia tra Costituzione e codice civile
Coerente con tale visione è l'art. 29 Cost., a tenore del quale "la
Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale
fondata sul matrimonio". La norma riconosce anzitutto il carattere originario
della famiglia, come preesistente allo Stato-ordinamento e da esso non creata,
quanto piuttosto "trovata". Immediato è perciò il parallelo
con l'art. 2 Cost., dove del pari l'ordinamento "riconosce",
e non attribuisce, "i diritti inviolabili dell'uomo", mentre la famiglia
si configura poi come la prima tra le "formazioni sociali",
nelle quali si svolge la personalità" del singolo, che la stessa
disposizione configura quali luoghi privilegiati per lo sviluppo e la garanzia
di quei diritti individuali (art. 2 Cost.).
In secondo luogo, la disciplina costituzionale vincola la legge ordinaria a
una disciplina della famiglia che ne rifletta il modo d'essere e i ruoli spontaneamente
assunti: una disciplina cioè che rispetti l'autonomia della famiglia,
i moduli organizzativi e le funzioni che essa si mostra in grado di svolgere.
Il disegno costituzionale sulla famiglia, così, prevede (artt. 29-31
Cost.):
A voler tentare una sintesi estrema, può dirsi che la Costituzione sancisce i principi di autonomia e di sussidiarietà: la famiglia dev'essere lasciata libera di perseguire le sue funzioni, e sostenuta in tale adempimento, intervenendo solo là dove si manifestino distorsioni o essa non sia in grado di assolvere i suoi compiti.
Tale disegno
non trovava certo rispondenza nella disciplina contenuta nel codice civile
del 1942, ispirato agli opposti principi della preminenza del marito "capo
della famiglia", della disuguaglianza dei coniugi nei diritti e nei doveri,
della deteriore condizione, e della insufficiente tutela, dei figli nati fuori
del matrimonio. Il quadro legislativo, tuttavia, è ormai profondamente
mutato per effetto di una serie di interventi normativi che hanno profondamente
innovato, fino a rivoluzionarlo, l'impianto originario del codice. Qui è
il caso solo di rammentare che le più incisive innovazioni sono state
avviate da una serie di pronunce della Corte costituzionale - che ha via via
provveduto ad "abrogare" alcune delle disposizioni in più
stridente contrasto con i principi costituzionali - e realizzate poi dalla
legge di riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge n. 151 del
1975, che ha operato con la tecnica della "novellazione" delle norme
codicistiche.
La riforma, in particolare, ha preso atto (e in parte contribuito a determinare)
le profonde trasformazioni cui la famiglia è andata incontro negli
ultimi anni, e che ne hanno cambiato significativamente il volto, in parallelo
con i profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione sociale, nel costume,
negli assetti economici della società. Le trasformazioni, in particolare,
hanno investito sia la cerchia di persone ricomprese nella nozione di famiglia
e i loro rapporti reciproci, improntati a una progressiva "democratizzazione",
sia le funzioni e i compiti del gruppo familiare. Specificamente, si è
assistito alla perdita di alcune tradizionali funzioni, culturali ed economiche,
nel passaggio da una società agricola a una prevalentemente industriale
e con largo sviluppo del settore terziario, tanto che si è parlato
di trasformazione della famiglia da azienda di produzione ad azienda di consumo:
si è così determinata la cessazione della convivenza dei grandi
gruppi parentali e l'allentamento dei legami, affettivi solidaristici autoritativi,
che prima univano tra loro i membri della famiglia. L'emancipazione anche
economica della donna e la più precoce autonomia dei figli, culturale
prima ancora che professionale, hanno contribuito non poco a una progressiva
democratizzazione dei rapporti, che si sono evoluti nel senso di una relazione
di tipo paritario. Esautorata di alcune delle sue tradizionali funzioni, ridotta
nella sua consistenza numerica, ridimensionata nello stesso ruolo educativo
e culturale, la famiglia ha finito così col potenziare la sua funzione
di sostegno affettivo, tanto che si è parlato di una progressiva interiorizzazione
o privatizzazione del gruppo familiare.
Di tale profonda evoluzione è sintomo significativo il fatto che oggi,
da parte di molti, non si parla più della famiglia come di un fenomeno
unico e sempre di identico contenuto; si parla piuttosto di diverse figure
o tipi di famiglia, che hanno ruoli e soprattutto rilievo profondamente diversi.
E ciò non è certo senza riscontro nella realtà, pur se
si rischia in tal modo di enfatizzare il ruolo di fenomeni familiari che,
oggi come ieri, rivestono un indubbio minor rilievo - come la famiglia parentale
o allargata - e, per altro verso, di ridurre arbitrariamente la rilevanza
della figura centrale del fenomeno familiare, la "famiglia nucleare",
composta dai coniugi e dai figli. Di queste si dovrà ora dire, parlando
in particolare della famiglia legittima, della famiglia di fatto, della famiglia
estesa.
3.
La famiglia legittima e il suo fondamento
Punto di riferimento primario, sotto il profilo sociale e giuridico, rimane
la famiglia "nucleare", composta dai coniugi e dai loro figli.
Ad essa, per comune riconoscimento, si riferisce l'art. 291 Cost.
là dove, nel "riconoscere i diritti della famiglia", pone a
suo fondamento il "matrimonio" e ordina poi tale matrimonio sotto
il segno della "uguaglianza morale e giuridica dei coniugi".
E' questa la famiglia legittima, il cui tratto saliente, per quanto qui
interessa, è costituito dal suo costituirsi sulla base di uno specifico
atto negoziale - il matrimonio - col quale i coniugi si impegnano reciprocamente
a realizzare una comunione di vita, un progetto di vita comune intessuta di
diritti e doveri reciproci: fedeltà, educazione dei figli, mutua collaborazione.
Ma altresì, tratto caratterizzante del matrimonio è quello di
essere non un semplice patto "interno" o privato tra gli sposi, quanto
impegno assunto pubblicamente, di fronte alla società, chiamata
a essere testimone di questo impegno e di quel progetto.
La famiglia legittima così è assunta esplicitamente dal legislatore
costituzionale quale oggetto di una tutela preferenziale, tanto da subordinare
la tutela dei "figli nati fuori del matrimonio" al vaglio di "compatibilità
con i diritti dei membri della famiglia legittima" (art. 303, Cost.). Sul
punto specifico si dovrà tornare per meglio precisare il contenuto della
previsione (§ 58.4); quel che per intanto si deve evidenziare è
che la ragione della privilegiata tutela va individuata anzitutto nel carattere
di stabilità della famiglia legittima; e altresì nel fatto che
la famiglia nucleare costituisce il "nocciolo duro", la costante delle
varie esperienze familiari succedutesi nel corso della storia, perché
in essa si realizzano funzioni sociali di essenziale rilievo: il mutuo aiuto
dei coniugi, la procreazione e l'educazione della prole, il sostegno economico,
la trasmissione dei valori etici e culturali.
Si conferma allora che la dimensione giuridica, se non è l'aspetto centrale
della famiglia, ne costituisce tuttavia dimensione imprescindibile: sia perché
la famiglia non è soltanto luogo di affetti, come superficialmente talvolta
si afferma, sia perché occorre comunque provvedere alla tutela dei suoi
membri quante volte i loro diritti siano violati. Ma altresì la dimensione
giuridica è importante sia perché il modello proposto dalla legge
assume un valore esemplare e paradigmatico di fronte alle possibili deviazioni
della prassi, sia perché il vincolo giuridico è anche un punto
di riferimento stabile oltre lo spontaneismo e l'oscillazione dei sentimenti.