Alcune pagine del Manuale


10. La famiglia

1. La famiglia, tra realtà sociale e regole giuridiche. - 2. Il diritto della famiglia tra Costituzione e codice civile. - 3. La famiglia legittima e il suo fondamento.

1. La famiglia, tra realtà sociale e regole giuridiche
Una risalente e consolidata tradizione di pensiero vede nella famiglia la cellula fondamentale della società civile, il suo modulo organizzativo primario ed elementare, già per la ragione che essa costituisce la comunità originaria ove si realizza la venuta al mondo e la crescita personale e sociale degli individui. Si osserva comunemente infatti che la naturale inclinazione dell'uomo a vivere con gli altri si manifesta primariamente nella convivenza per nuclei familiari, perché è solo al suo interno che trovano adeguata soddisfazione i bisogni fondamentali della persona umana: le aspirazioni affettive e spirituali, l'esigenza di sicurezza, l'assistenza personale ed economica. La famiglia costituisce così una dimensione naturale della vicenda umana, perché si determina in base a una condizione comune e a una inclinazione del tutto spontanea, costanti nel tempo e nella storia, nonostante la diversità delle forme concrete in cui essa si incarna nelle diverse culture e nelle diverse epoche storiche.
La famiglia d'altra parte non è un fatto puramente privato, qual è l'amicizia, ma ha una fondamentale rilevanza pubblica, per le funzioni che essa svolge: l'assistenza e il mutuo aiuto tra i coniugi, la procreazione e l'educazione della prole, la trasmissione dei valori spirituali e culturali alle nuove generazioni. Pertanto, si insegna comunemente che l'ordinamento giuridico non crea la famiglia, come crea l'istituto della "trascrizione": la trova come realtà sociale e la assume come propria, riconoscendone il ruolo e agevolandone le funzioni, in un difficile equilibrio tra l'imposizione di vincoli esterni - com'è proprio di ogni regola giuridica - e il rispetto del suo modo d'essere, delle sue funzioni, dei suoi autonomi moduli organizzativi. E tanto più l'esigenza di equilibrio si impone ove i consideri che la ricchezza e la complessità della dimensione "familiare" non è certo riducibile al solo profilo giuridico.
Si è dubitato anzi che l'esperienza familiare, determinandosi "secondo matrici umane e sociali largamente estranee al diritto", possa costituire oggetto proprio di una disciplina giuridica, un disciplina cioè che l'investa pienamente e non si limiti piuttosto a "lambirne le sponde", come "isola" che all'invasione del diritto resta tendenzialmente estranea o refrattaria. In tali termini, tuttavia, l'affermazione non è condivisibile.
Al contrario, la giuridicità è una dimensione originaria, costitutiva della famiglia, già per il fatto che essa non è riducibile a puro fatto di sentimento, alla sola dimensione affettiva. La famiglia cioè ha una essenziale dimensione giuridica sia perché consiste in una serie di relazioni stabili tra le persone, che vi realizzano un'intera vicenda esistenziale, sia perché è intimamente destinata a proiettarsi sul piano della società esterna. Il problema vero è allora quello del rispetto della realtà propria o autentica della famiglia, che non può essere piegata al raggiungimento di finalità "altre", non può essere asservita al perseguimento di scopi ad essa ulteriori, quali ad es. fini schiettamente politici o di controllo del consenso sociale. Si tratta cioè di trovare il giusto, e difficile, punto di equilibrio tra la tutela dei diritti individuali al suo interno e la garanzia del ruolo esistenziale e sociale della famiglia, nel rispetto della sua autonomia, delle sue finalità, dei moduli organizzativi propri di ogni concreto organismo familiare.

2. Il diritto della famiglia tra Costituzione e codice civile
Coerente con tale visione è l'art. 29 Cost., a tenore del quale "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio". La norma riconosce anzitutto il carattere originario della famiglia, come preesistente allo Stato-ordinamento e da esso non creata, quanto piuttosto "trovata". Immediato è perciò il parallelo con l'art. 2 Cost., dove del pari l'ordinamento "riconosce", e non attribuisce, "i diritti inviolabili dell'uomo", mentre la famiglia si configura poi come la prima tra le "formazioni sociali", nelle quali si svolge la personalità" del singolo, che la stessa disposizione configura quali luoghi privilegiati per lo sviluppo e la garanzia di quei diritti individuali (art. 2 Cost.).
In secondo luogo, la disciplina costituzionale vincola la legge ordinaria a una disciplina della famiglia che ne rifletta il modo d'essere e i ruoli spontaneamente assunti: una disciplina cioè che rispetti l'autonomia della famiglia, i moduli organizzativi e le funzioni che essa si mostra in grado di svolgere.
Il disegno costituzionale sulla famiglia, così, prevede (artt. 29-31 Cost.):

A voler tentare una sintesi estrema, può dirsi che la Costituzione sancisce i principi di autonomia e di sussidiarietà: la famiglia dev'essere lasciata libera di perseguire le sue funzioni, e sostenuta in tale adempimento, intervenendo solo là dove si manifestino distorsioni o essa non sia in grado di assolvere i suoi compiti.

Tale disegno non trovava certo rispondenza nella disciplina contenuta nel codice civile del 1942, ispirato agli opposti principi della preminenza del marito "capo della famiglia", della disuguaglianza dei coniugi nei diritti e nei doveri, della deteriore condizione, e della insufficiente tutela, dei figli nati fuori del matrimonio. Il quadro legislativo, tuttavia, è ormai profondamente mutato per effetto di una serie di interventi normativi che hanno profondamente innovato, fino a rivoluzionarlo, l'impianto originario del codice. Qui è il caso solo di rammentare che le più incisive innovazioni sono state avviate da una serie di pronunce della Corte costituzionale - che ha via via provveduto ad "abrogare" alcune delle disposizioni in più stridente contrasto con i principi costituzionali - e realizzate poi dalla legge di riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge n. 151 del 1975, che ha operato con la tecnica della "novellazione" delle norme codicistiche.
La riforma, in particolare, ha preso atto (e in parte contribuito a determinare) le profonde trasformazioni cui la famiglia è andata incontro negli ultimi anni, e che ne hanno cambiato significativamente il volto, in parallelo con i profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione sociale, nel costume, negli assetti economici della società. Le trasformazioni, in particolare, hanno investito sia la cerchia di persone ricomprese nella nozione di famiglia e i loro rapporti reciproci, improntati a una progressiva "democratizzazione", sia le funzioni e i compiti del gruppo familiare. Specificamente, si è assistito alla perdita di alcune tradizionali funzioni, culturali ed economiche, nel passaggio da una società agricola a una prevalentemente industriale e con largo sviluppo del settore terziario, tanto che si è parlato di trasformazione della famiglia da azienda di produzione ad azienda di consumo: si è così determinata la cessazione della convivenza dei grandi gruppi parentali e l'allentamento dei legami, affettivi solidaristici autoritativi, che prima univano tra loro i membri della famiglia. L'emancipazione anche economica della donna e la più precoce autonomia dei figli, culturale prima ancora che professionale, hanno contribuito non poco a una progressiva democratizzazione dei rapporti, che si sono evoluti nel senso di una relazione di tipo paritario. Esautorata di alcune delle sue tradizionali funzioni, ridotta nella sua consistenza numerica, ridimensionata nello stesso ruolo educativo e culturale, la famiglia ha finito così col potenziare la sua funzione di sostegno affettivo, tanto che si è parlato di una progressiva interiorizzazione o privatizzazione del gruppo familiare.
Di tale profonda evoluzione è sintomo significativo il fatto che oggi, da parte di molti, non si parla più della famiglia come di un fenomeno unico e sempre di identico contenuto; si parla piuttosto di diverse figure o tipi di famiglia, che hanno ruoli e soprattutto rilievo profondamente diversi. E ciò non è certo senza riscontro nella realtà, pur se si rischia in tal modo di enfatizzare il ruolo di fenomeni familiari che, oggi come ieri, rivestono un indubbio minor rilievo - come la famiglia parentale o allargata - e, per altro verso, di ridurre arbitrariamente la rilevanza della figura centrale del fenomeno familiare, la "famiglia nucleare", composta dai coniugi e dai figli. Di queste si dovrà ora dire, parlando in particolare della famiglia legittima, della famiglia di fatto, della famiglia estesa.

3. La famiglia legittima e il suo fondamento
Punto di riferimento primario, sotto il profilo sociale e giuridico, rimane la famiglia "nucleare", composta dai coniugi e dai loro figli. Ad essa, per comune riconoscimento, si riferisce l'art. 291 Cost. là dove, nel "riconoscere i diritti della famiglia", pone a suo fondamento il "matrimonio" e ordina poi tale matrimonio sotto il segno della "uguaglianza morale e giuridica dei coniugi".
E' questa la famiglia legittima, il cui tratto saliente, per quanto qui interessa, è costituito dal suo costituirsi sulla base di uno specifico atto negoziale - il matrimonio - col quale i coniugi si impegnano reciprocamente a realizzare una comunione di vita, un progetto di vita comune intessuta di diritti e doveri reciproci: fedeltà, educazione dei figli, mutua collaborazione. Ma altresì, tratto caratterizzante del matrimonio è quello di essere non un semplice patto "interno" o privato tra gli sposi, quanto impegno assunto pubblicamente, di fronte alla società, chiamata a essere testimone di questo impegno e di quel progetto.
La famiglia legittima così è assunta esplicitamente dal legislatore costituzionale quale oggetto di una tutela preferenziale, tanto da subordinare la tutela dei "figli nati fuori del matrimonio" al vaglio di "compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima" (art. 303, Cost.). Sul punto specifico si dovrà tornare per meglio precisare il contenuto della previsione (§ 58.4); quel che per intanto si deve evidenziare è che la ragione della privilegiata tutela va individuata anzitutto nel carattere di stabilità della famiglia legittima; e altresì nel fatto che la famiglia nucleare costituisce il "nocciolo duro", la costante delle varie esperienze familiari succedutesi nel corso della storia, perché in essa si realizzano funzioni sociali di essenziale rilievo: il mutuo aiuto dei coniugi, la procreazione e l'educazione della prole, il sostegno economico, la trasmissione dei valori etici e culturali.
Si conferma allora che la dimensione giuridica, se non è l'aspetto centrale della famiglia, ne costituisce tuttavia dimensione imprescindibile: sia perché la famiglia non è soltanto luogo di affetti, come superficialmente talvolta si afferma, sia perché occorre comunque provvedere alla tutela dei suoi membri quante volte i loro diritti siano violati. Ma altresì la dimensione giuridica è importante sia perché il modello proposto dalla legge assume un valore esemplare e paradigmatico di fronte alle possibili deviazioni della prassi, sia perché il vincolo giuridico è anche un punto di riferimento stabile oltre lo spontaneismo e l'oscillazione dei sentimenti.